All’apertura della successione non si verifica l’automatico subentro degli eredi nella posizione giuridica del defunto: perché l’eredità venga trasmessa dal defunto ai suoi eredi è necessaria la loro accettazione. Mediante tale strumento, dunque, il chiamato all'eredità, in forma espressa o tacita, assume la qualità di erede con effetto dal giorno dell’apertura della successione.

  • Nel caso di accettazione espressa, è richiesta la forma dell’atto scritto (atto pubblico o scrittura privata) con il quale il chiamato all’eredità dichiara di volerla accettare o comunica di assumere la qualifica di erede;
  • L’accettazione è tacita, invece, quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

I requisiti richiesti dalla legge affinché vi sia accettazione tacita sono, quindi, due: 

  1. il compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare; 
  2. che tale atto non poteva essere posto in essere in mancanza della qualità di erede. In altri termini, gli atti compiuti devono essere completamente incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità.

Ma quali sono gli atti che comportano l’accettazione tacita dell’eredità?

La legge prevede delle fattispecie tipiche di accettazione tacita dell’eredità:

  • In primo luogo, il Codice Civile fa riferimento alla donazione, alla vendita e alla cessione dei diritti di successione. Sono contemplati, dunque, tutti i contratti bilaterali a titolo oneroso o gratuito, dai quali si escludono solo le donazioni indirette;
  • In secondo luogo, il Codice Civile fa riferimento alla rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati. Si possono verificare, quindi, due ipotesi:
  1. il titolare del diritto ereditario aliena il suo diritto, vendendolo dietro corrispettivo, ad un soggetto terzo all’eredità. La rinuncia in tal senso comporta accettazione tacita, e non vera e propria rinuncia, in quanto il diritto ereditario era già entrato a far parte del patrimonio del soggetto che l’ha venduto e che di esso ha disposto;
  2. Viene venduto o donato (è il caso della rinuncia a titolo gratuito) il diritto ereditario in favore di alcuni dei chiamati all’eredità. Anche in questo caso si ha accettazione tacita dell’alienante poiché questi ha già acquisito il diritto e ne dispone.
  • L’acquisto dell’eredità, sempre tacitamente, può avvenire per effetto del possesso dei beni ereditari: qualora entro tre mesi dall’apertura della successione il possessore di tali beni non rediga l’inventario o se, nei quaranta giorni successivi alla chiusura dell’inventario, non dichiara di voler accettare l’eredità, egli verrà considerato a tutti gli effetti erede puro e semplice.

Oltre alle ipotesi previste dalla legge, la giurisprudenza ha individuato alcuni comportamenti che implicano una tacita accettazione dell’eredità. Si vedano, in particolare:

  • il prelievo dal conto corrente del defunto, anche se ciò avviene per pagare debiti del de cuius;
  • la stipula di un contratto di locazione. Non è considerata, invece, accettazione tacita di eredità la riscossione dei canoni di locazione;
  • la riscossione di un assegno rilasciato al defunto, accettandone quindi il pagamento da parte di un debitore di quest’ultimo;
  • il compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile. Per cui, se l’erede si intesta un immobile del defunto sta dimostrando tacitamente di voler accettare l’eredità e non può più rinunciarvi;
  • la costituzione in una causa iniziata dal defunto, poi sospesa a seguito del suo decesso e infine proseguita dagli eredi;
  • l’azione di riduzione per la lesione della legittima;
  • il pagamento di debiti lasciati dal defunto con denaro prelevato dal patrimonio ereditario, il ricorso contro un accertamento fiscale, la richiesta di un rimborso d’imposta integrano atti di accettazione tacita.

Come può essere osservato, tutti gli atti in questione – pur sicuramente non esaustivi della totalità delle fattispecie concrete immaginabili suscettibili di esprimere una tacita volontà di accettazione – presentano una caratteristica comune, cioè l’intenzione del chiamato di comportarsi come erede e, dunque, la sua volontà di assumere tale qualità.

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