Cassazione ordinanza 28 luglio 2021 n. 21612. 

Si discute da sempre sulla possibilità di un comproprietario di usucapire la quota degli altri comproprietari.

Per l’operare dell’usucapione è necessario il c.d. animus possidendi e cioè la convinzione di essere effettivamente proprietario.

Secondo parte della dottrina per il comproprietario è impossibile dimostrare tale animus.

La Corte, invece, afferma la possibilità di usucapire le quote degli altri comproprietari purchè i venti anni per il perfezionamento dell’usucapione siano decorsi prima dell’atto di divisione.

Nel caso di specie la Corte afferma che il coerede può usucapire la quota degli altri eredi purchè il tempo necessario risulti già trascorso prima del momento in cui sia intervenuta la divisione dell’asse ereditario con gli altri comunisti.

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