Cassazione, sentenza n. 16263/2020.

Nell’esdebitazione la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dalla legge fallimentare all’art. 142, comma 2, deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.

La sussistenza di tale presupposto è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, ma deve essere valutata secondo un’interpretazione coerente col favor debitoris che ispira la norma.

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