Il nostro ordinamento prevede che l’eredità si devolva per testamento o per legge, subentrando quest’ultima solamente laddove manchi, in tutto o in parte, una successione testamentaria. È evidente, quindi, il maggior favore che viene accordato alla volontà del testatore in ordine alla disposizione dei propri beni, volontà che può essere modificata o revocata liberamente dal soggetto fino al momento della sua morte.

Per questo motivo, sono espressamente vietati dalla legge i cosiddetti “patti successori”, per tali intendendosi quei negozi giuridici bilaterali o unilaterali, che hanno ad oggetto la successione di una persona non ancora defunta. In altre parole, con il patto successorio un soggetto si accorda con un terzo circa le sorti della sua successione (quindi del suo patrimonio), quando ancora è in vita, o un terzo dispone di diritti derivanti da una successione altrui non ancora apertasi.

Il fondamento del divieto si rinviene, appunto, nella libertà di testare, garantita dall’ordinamento giuridico attraverso lo strumento del negozio giuridico testamentario, unilaterale e modificabile/revocabile fino all’ultimo momento prima della morte: il testatore non deve essere in alcun modo condizionato nella redazione delle sue ultime volontà, ancor meno da un vero e proprio contratto il quale, inoltre, non sarebbe irrevocabile se non per mutuo consenso delle parti.

Si riconoscono varie tipologie di patti successori, in particolare:

  1. Patti successori istitutivi: si configurano quando un soggetto conviene con un altro di nominarlo erede o di effettuare una determinata disposizione testamentaria a suo vantaggio;
  2. Patti successori dispositivi: riguardano gli accordi stipulati dal presunto futuro erede con un terzo in relazione a beni appartenenti ad una successione non ancora aperta;
  3. Patti successori rinunciativi: sono quelli con cui il presunto futuro erede dispone dell’eredità, rinunciandovi. È necessario che l’accordo intercorra tra il presunto erede e il soggetto che beneficia della sua rinuncia o con la persona della cui eredità si tratta;
  4. Patti successori obbligatori: sono quelli con cui un soggetto si obbliga a disporre della propria successione oppure a disporre di diritti che gli spettano su una successione non ancora aperta.

I patti successori sono sempre nulli e tale nullità può essere fatta accertare da un giudice da chiunque vi abbia interesse, in qualsiasi momento: l’azione è infatti imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione e della trascrizione della domanda di nullità.

Per i patti successori, inoltre, non è configurabile la conversione del contratto nullo: tale rimedio è previsto dalla legge e consente al contratto nullo di produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora debba ritenersi che le parti lo avrebbero concluso se avessero conosciuto la nullità. Tuttavia, proprio perché le disposizioni mortis causa possono essere contenute solo in un testamento (che si caratterizza per essere un atto spontaneo e unilaterale) tale rimedio non è esperibile per i patti successori. 

L’ordinamento contempla un’unica espressa deroga al generale divieto di cui si è detto, costituita dal cosiddetto “patto di famiglia”.

Il patto di famiglia è un contratto con cui un soggetto (imprenditore titolare di un’azienda o di partecipazioni societarie), denominato “disponente”, dispone della propria azienda o delle partecipazioni societarie di cui è titolare a favore di uno dei suoi discendenti, denominato “assegnatario”. A tale accordo devono partecipare altresì i soggetti che sarebbero i legittimari del disponente se si aprisse la successione a causa di morte al momento della stipula del patto di famiglia (ad esempio il coniuge, i figli del disponente): infatti, questi soggetti devono essere liquidati dall’assegnatario in base al valore di quanto ricevuto dal disponente, con una somma di denaro calcolata sulla base delle quote di legittima che sarebbero spettate ai legittimari ove in quel momento si fosse aperta la successione.

L’obiettivo di tale disciplina è quello di anticipare il momento del passaggio generazionale in azienda evitando la frammentazione delle imprese e delle partecipazioni societarie tra più eredi, con conseguente paralisi dell’attività di impresa e/o svalutazione delle partecipazioni stesse. Proprio per il fine perseguito, il patto di famiglia, che nella sostanza è un patto successorio, viene eccezionalmente ammesso dalla legge italiana.

Se necessiti di ulteriori informazioni o chiarimenti, non esitare a contattare i Professionisti SuperPartes 

Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes 

Foto di Shannon Lawford da Pixabay

© Riproduzione riservata