Cassazione, ordinanza, 28 novembre 2025, n. 31126, sez. II civile. 

In presenza di stretti legami di parentela tra il detentore e il titolare del bene, si presume che la detenzione dei beni da parte del detentore sia avvenuta per tolleranza del titolare e non con animus possidendi necessario per l’usucapione. La parentela giustifica un’interpretazione della detenzione come atto di mera tolleranza, in mancanza di evidenti atti di interversione del possesso.

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