Cassazione, ordinanza, 3 febbraio 2025, n. 2546, sez. I civile.
In sede di separazione consensuale, i coniugi possono liberamente regolare, con piena autonomia contrattuale, i loro rapporti economico-patrimoniali e, in vista della futura divisione, prevedere una ripartizione dei beni immobili in comunione legale anche per quote diseguali, senza per ciò incorrere in alcuna nullità, purché, sotto tale profilo, l’accordo di separazione non intacchi gli obblighi di legge riguardanti la prole.
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