Cosa cambia per le società.

Alle società per azioni ed alle società a responsabilità limitata non si applicheranno le disposizioni del codice civile in tema di riduzione del capitale sociale per perdite, ed in particolare:

a) per le s.p.a. l’art. 2446 secondo e terzo comma c.c. sulla riduzione di oltre un terzo del capitale e l’art. 2447 c.c. sulla riduzione di oltre un terzo che porta il capitale sotto il minimo legale;

b) per le s.r.l. l’art. 2482-bis quarto, quinto e sesto comma c.c. sulla riduzione oltre un terzo del capitale e l’art. 2482-ter c.c. sulla riduzione oltre un terzo che porta il capitale sotto il minimo legale.

Non opererà, inoltre, la causa di scioglimento della società per riduzione o perdite del capitale sociale prevista dagli art. 2484 n. 4) e 2545-duodecies c.c..

Ratio della previsione.

Il legislatore non ha voluto penalizzare le società che matureranno delle perdite rilevanti solo a causa dell’emergenza in atto e non per proprie incapacità gestionali.

Si vuole, dunque, favorire la continuità aziendale delle società

Ambito temporale di applicazione.

Tale disposizione ha una efficacia di applicazione limitata che viene individuata nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020

Esercizi sociali di riferimento.

L’art. 6 del D.L: n. 23/2020 prevede che il suddetto obbligo non sussista per le perdite subite nel corso degli esercizi sociali chiusi precedentemente al 31 dicembre 2020.

Si pone, in presenza di una disposizione breviloquente, un problema interpretativo e cioè se siano da comprendersi all’interno della disciplina temporanea solo le perdite di capitale con riferimento al bilancio del 2020 o anche con riferimento a bilanci precedenti al 2020.

In via di prima interpretazione ed in attesa di successive indicazioni in merito, potrebbe sostenersi che il riferimento sia anche ai bilanci di esercizio precedenti al 2020.

Ciò per i seguenti argomenti:

a) in base all’interpretazione letterale della disposizione che fa riferimento agli “esercizi” chiusi e non all’”esercizio” chiuso;

b) in base all’interpretazione teleologica della disposizione che ha lo scopo di incentivare la continuità dell’attività economica delle società.

Conseguenze operative.

Gli amministratori non sono esonerati dall’obbligo di convocare l’assemblea dei soci tempestivamente in caso di riduzione del capitale sociale oltre un terzo a seguito di perdite perché è fatta salva l’applicazione, per le s.p.a. dell’art. 2446 primo comma c.c., e per le s.r.l. dell’art. 2482-bis primo, secondo e terzo comma c.c..

Tuttavia l’assemblea dei soci non sarà obbligata, per il periodo di efficacia del decreto legge in oggetto, ad adottare i provvedimenti previsti dal codice civile e cioè:

-       riduzione del capitale sociale;

-       ricapitalizzazione della società;

-       liquidazione della società;

-       trasformazione.

Gli stessi amministratori, inoltre, non si troveranno in caso di impossibilità di ripianare le perdite o di assumere gli altri provvedimenti, di fronte all’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione della società ed il rischio di esporsi ad una responsabilità per gestione non conservativa della società.

Le suddette disposizioni del codice civile riprenderanno efficacia a partire dai bilanci di esercizio del 2021.

Ovviamente, nulla impedisce alle s.r.l. ed alle s.p.a. di applicare comunque, volontariamente, la disciplina codicistica. 

Consigli pratici.

Si consiglia di evitare di incorrere in situazioni di perdite rilevanti che potrebbero pregiudicare la società per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello di efficacia delle disposizioni temporali del Decreto Legge in oggetto.

Qualora si verifichino perdite rilevanti è buona norma che gli amministratori analizzino accuratamente le cause delle stesse e la possibilità di poter comunque volontariamente applicare la disciplina codicistica, se si è nelle condizioni di farlo.

In ogni caso, qualsiasi sia l’ipotesi verificatasi, è opportuno coinvolgere professionisti esperti nelle materie economiche e giuridiche al fine di organizzare un cronoprogramma di intervento sulla situazione sociale.

  Avvocato Andrea Pentangelo

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