Cassazione 4 settembre 2020 n. 18464.
Le parti che stipulano un contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoposto a condizione risolutiva del mancato rilascio del permesso di costruire secondo le attese potenzialità edificatorie devono comportarsi, in
pendenza della condizione, secondo buona fede e, pertanto, se il promittente venditore è chiamato a porre in essere tutti gli atti necessari per l’ottenimento del permesso, anche il promissario acquirente deve improntare la sua condotta a correttezza per favorire la conservazione del contratto.
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