Cassazione, ordinanza, 14 luglio 2025, n. 19323.
Atteso il principio della libertà della forma, il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche dalla volontà di non dare ulteriore corso allo stesso, liberandosi delle rispettive obbligazioni, emergente da fatti univoci successivi alla stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita; però, è necessaria la forma scritta ad substantiam ove tale forma sia richiesta per il contratto da risolvere.
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