Cassazione, sentenza 14 maggio 2024, n. 13210, sez. II civile. 

Ai fini di accertare la ricorrenza di un patto commissorio, non si può prescindere dalla valutazione del nesso di interdipendenza negoziale, tale da far emergere la funzionale preordinazione dei negozi collegati allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, accertando la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere nel suo complesso, e ciò con particolare riferimento alla concessione della facoltà di iscrivere ipoteca, cui sia seguita la stipulazione di un preliminare di vendita in favore del creditore, con patto di retrovendita qualora il debito fosse stato saldato, benché tale patto non sia ripreso nel definitivo, a fronte di un debito riconosciuto e considerato ancora esigibile.

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Foto di Gerd Altmann da Pixabay

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