Cassazione, 12 giugno 2024, n. 16329, sez. II civile.
La donazione indiretta dell’immobile è configurabile solo quando il donante sostiene l’intero costo del bene ed intende beneficiare un altro soggetto mediante l’intestazione dell’immobile a quest’ultimo. Se invece il donante paga soltanto una parte del prezzo del bene, la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità attuativa dell’attribuzione liberale e non integra una donazione indiretta dell’immobile stesso.
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