Assonime, caso n. 3/2021. 

La nomina del sindaco supplente potrebbe essere prevista sia da una clausola statutaria sia essere effettuata al momento del conferimento dell’incarico al sindaco da parte della società.

In base a tale orientamento, dunque, in caso di cessazione anticipata dell’incarico sindacale (ad esempio per rinuncia, decadenza o morte) non si deve necessariamente convocare l’assemblea affinchè provveda alla sua sostituzione.

Assonime interpreta l’art. 2477 c.c. nel senso che la precisazione della seconda parte del primo comma attiene solo alla composizione dell’organo di controllo che, in mancanza di differente previsione statutaria, è composto da un solo membro effettivo.

In assenza di nomina di un sindaco supplente la mancanza sopravvenuta del sindaco effettivo comporterebbe per la società un periodo senza controllo di legalità.

Con tale posizione si ammette, quindi, la nomina del supplente contestualmente all’effettivo sindaco anche in assenza di previsione statutaria.

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