Cassazione, sentenza n. 3024/2020.
La disposizione del comma 2 dell’art. 38 tub che stabilisce la regola per cui l’ammontare del finanziamento è “determinato ... In rapporto al valore dei beni ipotecati” va interpretata nel senso che, nel mutuo fondiario, l’ammontare del credito non può non dipendere dal valore dell’immobile concesso in ipoteca. In altri termini, nel mutuo fondiario è proprio la garanzia dell’ipoteca a conformare il credito: così dando vita a una speciale tipologia di operazione, che l’ordinamento ha inteso proteggere in maniera particolare (con l’assegnazione di forti vantaggi disciplinari), in ragione della sua intrinseca rischiosità. Ne segue che un mutuo ordinario non può, nel corso di svolgimento del rapporto, diventare fondiario.
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