1. Quali sono le caratteristiche principali delle società di persone?

Le società di persone si caratterizzano, come suggerito dalla stessa denominazione, dal rilievo che le persone dei soci assumono. Di regola, infatti, i soci di una società di persone ne sono anche amministratori e rispondono illimitatamente dei debiti sociali con il proprio patrimonio personale. In generale, si possono individuare le seguenti caratteristiche comuni a tutti i tipi di società di persone:

  • per la loro costituzione non è previsto un capitale minimo;
  • può essere conferita ogni entità suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali;
  • la loro costituzione può avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • sono dotate di una autonomia patrimoniale imperfetta: ciò significa che le obbligazioni sociali sono coperte in primis con il capitale sociale della società e poi con il patrimonio personale dei singoli soci.

2. Quali sono le società di persone previste nel nostro ordinamento?

Le società di persone previste dal nostro ordinamento sono:

  • la società semplice (S.s.): è la forma più semplice – nonché meno diffusa – ed è l’unica impresa collettiva prevista dalla legge che può esercitare esclusivamente attività non commerciale;
  • la società in nome collettivo (S.n.c.): può essere utilizzata sia per l’esercizio di attività commerciale, sia per l’esercizio di attività non commerciale. È, in ogni caso, soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese (altrimenti è detta irregolare) e alla tenuta delle scritture contabili;
  • la società in accomandita semplice (S.a.s.): si caratterizza per la presenza di tue tipologie di soci: a) i soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali; b) i soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita. 

3. La responsabilità dei soci.

L’autonomia patrimoniale imperfetta delle società di persone comporta che creditori sociali hanno di fronte a sé più patrimoni su cui soddisfarsi: il patrimonio della società e il patrimonio dei singoli soci illimitatamente responsabili. I soci sono responsabili in solido tra loro, ma in via sussidiaria rispetto alla società: i creditori, infatti, sono tenuti a tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società prima di poter aggredire quello personale dei singoli soci (c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale). Tale beneficio opera automaticamente nella S.n.c. e nella S.a.s., mentre nella S.s. dovrà essere il singolo socio a invocarlo e ad indicare su quali beni sociali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

La responsabilità per le obbligazioni sociali precedentemente contratte si estende anche ai nuovi soci e, specularmente, lo scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso o esclusione del socio non fa venir meno la responsabilità sociale di costui per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tali eventi.

4. Quanti soci sono necessari per costituire una società di persone?

La società di persone può essere costituita in presenza di almeno due soci. Non è prevista, infatti, in questo tipo di società la figura del socio unico, salvo l’ipotesi in cui, in via transitoria e per non più di sei mesi, un socio rimanga da solo in seguito al recesso o alla cessione della quota da parte dell’altro socio, oppure alla sua morte. È una situazione provvisoria, che la legge ammette esclusivamente per dare a chi è rimasto solo un tempo ragionevole per fare entrare un altro socio nella società. Al termine dei sei mesi, se non è entrato almeno un altro socio, la società si scioglie automaticamente. La possibilità di costituire una società con un unico socio è dunque riservata esclusivamente alle società di capitali.

5. L’amministrazione delle società di persone.

Il potere di amministrazione delle società di persone è, per legge, riservato ad ogni socio illimitatamente responsabile (quindi a tutti i soci nella S.s. e nella S.n.c.; solo ai soci accomandatari nella S.a.s.), fatta salva la possibilità di prevedere nell’atto costitutivo che l’amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci. Quando l’amministrazione spetta a più soci (che siano tutti o solo alcuni):

  • Se non diversamente previsto, trova applicazione il modello legale di amministrazione disgiuntiva in cui ciascun socio può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale, con il limite del diritto di opposizione riconosciuto a ciascuno degli altri soci amministratori;
  • L’atto costitutivo può espressamente prevedere l’amministrazione congiuntiva, cioè che sia richiesto il necessario consenso dell’unanimità o della maggioranza dei soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

6. Come si dividono tra i soci gli utili e le perdite?

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare agli utili e alle perdite della gestione sociale e godono della massima libertà nella determinazione della parte a ciascuno spettante. L’unico limite posto all’autonomia privata è il divieto di escludere uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (c.d. patto leonino). Se, tuttavia, l’atto costitutivo nulla dispone in merito ai criteri da seguire per la ripartizione degli utili e delle perdite, si applicano i criteri legali e cioè:

  • Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti;
  • Se non è stato determinato nemmeno il valore dei conferimenti, le parti si presumono uguali;
  • Se è determinata solo la parte di ciascuno nei guadagni, si presume che nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

7. Quando il singolo socio può cessare di far parte della società?

Il singolo socio può cessare di far parte della società per morte, recesso o esclusione.

  • Se muore un socio, i soci superstiti sono obbligati a liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi entro sei mesi. In alternativa, i soci superstiti possono decidere di sciogliere anticipatamente la società oppure di continuare la società con gli eredi del defunto;
  • Il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio. Ogni socio può recedere liberamente, con un preavviso di almeno tre mesi, se la società è a tempo indeterminato; se, invece, la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso solo se sussiste una giusta causa;
  • L’esclusione è lo scioglimento del rapporto sociale che avviene di diritto (quando, ad esempio, il socio sia dichiarato fallito) o per volontà degli altri soci (come, ad esempio, nel caso di gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale).

8. Quali sono le cause di scioglimento di una società di persone?

Le cause di scioglimento di una società di persone sono:

  • il decorso del termine fissato nell’atto costitutivo;
  • il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  • la volontà di tutti i soci o, se previsto dall’atto costitutivo, della maggioranza;
  • il venir meno della pluralità dei soci – o, nella S.a.s., il venir meno di tutti i soci accomandatari o accomandanti – se nel termine di sei mesi questa non è ricostruita;
  • il fallimento della società e il provvedimento dell’autorità governativa con cui si dispone la liquidazione coatta amministrativa della società (solo per le S.n.c. e le S.a.s.);
  • altre cause previste dal contratto sociale.

Verificatasi una causa di scioglimento, la società entra automaticamente in uno stato di liquidazione che inizia con la nomina di uno o più liquidatori – il cui compito è quello di definire i rapporti che si ricollegano all’attività sociale (es. pagamento dei creditori, ripartizione tra i soci dell’attivo, conversione dei beni in denaro, ecc.) – e termina con la cancellazione dal registro delle imprese e la conseguente estinzione della società.

9. È possibile trasformare una società di persone in una società di capitali?

È possibile, nel corso della vita della società, mutare il tipo sociale originariamente scelto. Tale operazione è detta trasformazione e non comporta l’estinzione e la costituzione di una nuova società, ma solamente l’adattamento della società al nuovo modello scelto. Affinché si possa procedere con tale trasformazione è necessario il consenso della maggioranza dei soci – salvo che nello statuto sia prevista la regola dell’unanimità – ed è previsto in capo al socio in disaccordo il diritto di recesso. I soci devono rivolgersi a un notaio, il quale stipula un contratto in cui si manifesta il consenso a trasformare la società e nel quale si inseriscono tutte le clausole dell’atto costitutivo della società di capitali. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione viene calcolato sulla base del valore attuale degli elementi patrimoniali della società da trasformare. Per effettuare tale valutazione è necessaria una relazione di stima che deve essere redatta da un esperto nominato dal tribunale per le società per azioni o nominato dalla società stessa per le società responsabilità limitata. È bene comunque ricordare che la trasformazione da società a responsabilità illimitata a società con responsabilità limitata non libera i soci dalla responsabilità nei confronti delle obbligazioni sociali che erano sorte prima dell’efficacia della trasformazione stessa.

10. Quando è conveniente optare per una società di persone?

È bene, innanzitutto, premettere che, di fatto, non esiste un modello di società più conveniente rispetto ad un altro. Nella scelta è opportuno prendere in considerazione una serie di fattori come, ad esempio, le dimensioni dell’impresa, il grado di rischio e il capitale necessario di cui si dispone. È possibile affermare che, generalmente, la costituzione delle società di persone è preferita nel caso di imprese di ridotte dimensioni perché non comportano eccessivi costi relativi alla costituzione e alla gestione in generale. Tendenzialmente, inoltre, la scelta ricade sulle società di persone quando l’attività non prevede esposizioni finanziarie “a rischio”, ma soprattutto quando l’attività si incentra sul rapporto tra “specifici soci”, vale a dire quando il rapporto tra essi sia l’elemento soggettivo essenziale.

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