Cassazione sentenza n. 27619/2020.

L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito “fideiussore solidale”. La suddetta rinuncia alle eccezioni, infatti, contrasta con l’assunzione di un impegno solidale.

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