La servitù volontaria non si estingue se il fondo cessa di essere intercluso.

Cassazione, ordinanza 4 settembre 2023, n. 25716, sez. II civile. 

Le parti possono costituire servitù al fine di conferire maggiore comodità o amenità al fondo, indipendentemente dalla circostanza che l'ulteriore passaggio faccia venir meno l'interclusione, salvo che il titolare del fondo dominante non abbia espressamente rinunciato alla servitù o che essa si sia estinta per non uso.

Le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano. Non è quindi sufficiente il venir meno dell'interclusione per sostenere che vi sia stata l'automatica estinzione della servitù per rinuncia implicita, in quanto l'estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto, ex art. 1350 c.c., e non può essere desunta indirettamente da fatti concludenti.

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