Cassazione, ordinanza del 18 settembre 2020 n. 19566.

La domanda diretta a ottenere la costituzione coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condomini di un edificio va proposta nei confronti di ciascuno dei condomini e non dell’amministratore del condominio, il quale è privo del potere di disporne ed è perciò sfornito sia di legittimazione per difetto del potere di rappresentanza dei singoli partecipanti attesa l’estraneità della controversia alle attribuzioni conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c.

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