Cassazione, sentenza n. 16080/2021.
La cessione di cubatura, con la quale il proprietario di un fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto:
1) immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale;
2) non richiedente la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.;
3) trascrivibile ex art. 2643 n. 2-bis c.c.;
4) assoggettabile ad imposta proporzionale di registro come atto diverso avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale ex art. 9 Tariffa parte prima allegata al D.P.R.
n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa ex artt. 4 Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347 del 1990 e 10, comma 2, del medesimo D.Lgs.
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