Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2025, n. 25317, sez. III civile. 

In caso di cessione del credito, il pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente non ha efficacia liberatoria allorquando il solvens, anche prima della notifica, abbia comunque preso conoscenza dell’intervenuto mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio, potendo detta consapevolezza discendere anche da una semplice comunicazione verbale, purché qualificata dall’univoco significato di mezzo di informazione dell’avvenuto trasferimento del credito e tale da giustificare, alla stregua dell’ordinaria diligenza, il convincimento che il credito sia stato oggetto di effettiva cessione.

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