Cassazione, ordinanza n. 10980/2020.

Nessun beneficio fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche prive di atto costitutivo e statuto.

La pronuncia è interessante anche per l’imminente operatività del registro unico nazionale del terzo settore nel quale andranno a confluire gli enti interessati ad accedere alla riforma d. lgs 117/2017.

Anche per gli enti del terzo settore si pone la necessità di essere muniti di un atto costitutivo e di uno statuto da depositare nel registro nazionale al momento dell’iscrizione.

La presenza di questi documenti e la data certa degli stessi è essenziale in ambito tributario, al fine di verificare che l’ente sia effettivamente meritevole di fruire dei regimi fiscali.

Non sono poche le realtà che oggi si trovano prive di atto costitutivo e statuto o che magari non riescono più a reperire tali documenti in quanto risalenti nel tempo.

Si tratta di associazioni non riconosciute le quali non necessitano dell’atto pubblico per operare.

Si ritiene possibile sopperire a tale mancanza con un atto ricognitivo dell’esistenza dell’ente facendo risultare dal verbale di assemblea per atto pubblico davanti al notaio una breve storia dell’esistenza dell’ente e delle sue finalità con contestuale approvazione dello statuto.

Una prassi ammessa da molte Regioni chiamate a valutare le richieste di riconoscimento della personalità giuridica in base al dpr 361/2000 e che può essere facilmente traslata anche nell’ambito del terzo settore.

Con l’atto ricognitivo si riesce a dare prova dell’esistenza e della tipologia dell’ente così adempiendo agli obblighi formali richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza in tema di enti non commerciali.

Nel nuovo atto costitutivo e statuto possono essere inseriti infatti tutte le clausole essenziali per la qualifica cosi da consentire all’ente di fruire dei regimi fiscali agevolati applicabili.

Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes 

Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes 

Autore immagine: Pixabay.com

© Riproduzione riservata