Cassazione, sentenza, 12 settembre 2025, n. 25121, sez. III civile. 

Nel contratto di assicurazione sulla vita – che costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem -, in presenza di una clausola di attribuzione dell’indennizzo contenente la designazione generica, quali beneficiari, degli “eredi testamentari” non ancora individuati, nel caso in cui manchi un testamento anteriore o almeno coevo alla stipulazione del contratto è ammissibile la successiva specificazione, con il testamento, di uno tra gli eredi istituiti quale unico effettivo destinatario dell’attribuzione, dal momento che tale indicazione equivale a designazione ex art. 1920, comma 2, c.c., e non configura un’ipotesi di revoca di un beneficio ad un terzo, sino a quel momento ancora non efficacemente individuato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che con l’attribuzione, nel testamento pubblico, dei propri beni immobili ad uno dei due eredi e di tutti i suoi risparmi “comunque investiti” all’altro, la testatrice avesse inteso individuare quest’ultimo, ex art. 1920, comma 2, c.c., quale unico beneficiario dei diritti nascenti dai contratti di assicurazione).

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