Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2025, n. 3913, sez. V.

In materia di agevolazione “prima casa” (art. 1 Nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 ), posto che la norma agevolativa non esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto, il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, ed invece rilevando la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo.

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Foto di fernando zhiminaicela da Pixabay

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