Lo scorso giugno è entrata in vigore la Legge n. 112 del 22 giugno 2016, denominata "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità  grave prive del sostegno familiare".

Tale normativa ha visto la luce in attuazione di una serie di norme nazionali, internazionali e comunitarie, ed in particolare gli artt. 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, gli artt. 24 e 26 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea e gli artt. 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità , fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della Legge n. 18/09.

Le nuove disposizioni contenute nella legge, nota ormai per tutti col nome "Dopo di noi", disciplinano un tema caro a molti, ovvero quello delle misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità  grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità , prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonchè in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già  durante l'esistenza in vita dei genitori.

Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'art. 14 della Legge 328/00 ("Progetti individuali per le persone disabili"), nel rispetto della volontà  della persona con disabilità  grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

In altre parole, si tratta di una legge che si occupa di quella delicata fase di solitudine, in cui possono trovarsi le persone con disabilità , causata da un evento luttuoso, come la morte dei genitori che li abbiano fino a quel momento accuditi o comunque causata dall'assenza di un adeguato sostegno familiare, o in vista del venir meno dello stesso.

La legge dopo di noi è stata accolta con favore, data l'importanza e la delicatezza del tema. È la prima volta che in Italia si ha una disciplina organica, in tema di disabilità  grave, che si occupi del momento in cui viene a mancare l'apporto familiare, venendosi ad aggiungere, ovviamente, alle altre disposizioni vigenti in materia, per quanto attiene ai livelli essenziali di assistenza e altri interventi di sostegno ed intervento.

Va precisato che la nuova normativa si applica, per espressa previsione legislativa, solamente alle persone con disabilità  grave e non in generale alle persone con disabilità .

Affinchè si possa parlare di disabilità  grave occorre che sussistano le caratteristiche di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92, ed in particolare che "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età , in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

Scopo della nuova disciplina è quello di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia dei soggetti con disabilità  grave, anche grazie al processo di deistituzionalizzazione e di supporto della domiciliarità  in abitazioni o gruppi-appartamento, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità , possibile oggi anche grazie all'ausilio delle nuove tecnologie.

Valori fondamentali della nuova normativa sono, dunque, quello della preservazione, per quanto più possibile, dell'autonomia dei soggetti coinvolti, del rispetto della loro volontà  e della tutela del loro benessere, fisico e psicologico, come più volte affermato sia dalla stessa Legge n. 112/16, sia dal decreto attuativo firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Notaio Paolo Broccoli

Lo scorso giugno è entrata in vigore la Legge n. 112 del 22 giugno 2016, denominata "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità  grave prive del sostegno familiare".
Tale normativa ha visto la luce in attuazione di una serie di norme nazionali, internazionali e comunitarie, ed in particolare gli artt. 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, gli artt. 24 e 26 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea e gli artt. 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità , fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della Legge n. 18/09.