Oltre alle detrazioni previste dall'art. 5 per le polizze aventi ad oggetto il rischio morte, stipulate in favore di soggetti con disabilità  grave, la Legge Dopo di noi prevede numerose altre agevolazioni fiscali. Ad occuparsene è l'art. 6 della Legge n. 112/16.

L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni

Sicuramente l'agevolazione fiscale più importante è costituita dall'esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni. Il comma 1 dell'art. 6 della legge Dopo di noi prevede che i beni e i diritti conferiti in trust, gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c., ovvero destinati a fondi speciali di cui all'art. 1 comma, quando istituiti in favore delle persone con disabilità  grave, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. n. 262/06, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286/06, e successive modificazioni.

La normativa si occupa anche dell'evento luttuoso della premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno predisposto il relativo negozio, stabilendo che, in tale ipotesi, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godano delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa.

Al di fuori di questa ipotesi, in caso di morte del beneficiario, il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

Le altre agevolazioni fiscali

La Legge Dopo di noi, oltre all'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni appena analizzata, ha previsto anche altre agevolazioni fiscali. In particolare, l'art. 6 comma 6 stabilisce l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust, dei fondi speciali ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter c.c..

Inoltre, gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonchè le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee, dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

E' previsto, poi, che, in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i Comuni possano stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Infine, alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

Le tempistiche

Per quanto riguarda le tempistiche, la legge precisa (art. 6 comma 10) che le agevolazioni riguardanti le esenzioni dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni (anche in caso di premorienza del beneficiario) e l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, nonchè l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R 642/72 per gli atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, dichiarazioni e attestazioni, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni per le erogazioni liberali, le donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali, quest'ultime si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

Notaio Paolo Broccoli

Oltre alle detrazioni previste dall'art. 5 per le polizze aventi ad oggetto il rischio morte, stipulate in favore di soggetti con disabilità  grave, la Legge Dopo di noi prevede numerose altre agevolazioni fiscali. Ad occuparsene è l'art. 6 della Legge n. 112/16.
Sicuramente l'agevolazione fiscale più importante è costituita dall'esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni. Il comma 1 dell'art. 6 della legge Dopo di noi prevede che i beni e i diritti conferiti in trust, gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c., ovvero destinati a fondi speciali di cui all'art. 1 comma, quando istituiti in favore delle persone con disabilità  grave, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. n. 262/06, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286/06, e successive modificazioni.