Cassazione, sentenza, 7 gennaio 2025, n. 210, sez. II civile.
La transazione divisoria differisce dalla divisione transattiva per l’obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti ai condividenti ed ha efficacia novativa in caso di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo; ne consegue che, salva un’espressa manifestazione di volontà conservativa, l’accertamento sul carattere novativo richiede una verifica dell’intento delle parti di comporre la res litigiosa, addivenendo alla costituzione di un nuovo rapporto, sostitutivo del preesistente.
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