Cassazione, ordinanza 19 novembre 2019, n. 29959, sez. Vi – 3 civile.

In tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l’art. 1395 c.c. Contiene una presunzione “iuris tantum” di conflitto di interessi, che è onere dello stesso rappresentante superare mediante la dimostrazione di una delle due condizioni tassativamente previste, in via alternativa, dalla legge, vale a dire la predeterminazione del contenuto di tale contratto da parte del rappresentato o l’autorizzazione specifica di quest’ultimo, la quale può considerarsi idonea ove sia accompagnata dalla puntuale indicazione degli elementi negoziali  sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo. Ne consegue che, con riferimento ad una compravendita, l’esistenza di detta autorizzazione non può escludere l’annullabilità del contratto, ove sia da reputare generica perché priva di indicazioni in ordine al prezzo, così da non impedire eventuali abusi  del rappresentante. 

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