Come abbiamo riferito nel precedente articolo il legislatore non ha elencato espressamente tutte le ipotesi in cui i termini sono sospesi a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Ciò ha creato problemi di non poco conto per gli operatori del diritto che sono in prima linea per l’applicazione della legge, la redazione di atti ed il compimento dei relativi adempimenti burocratici nell’interesse dei cittadini e dello Stato. 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE.

La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro un anno dalla apertura della successione che avviene con la morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

L’ufficio competente è quello del luogo dell’ultima residenza (e non del domicilio) del de cuius.

Tale adempimento ha un rilievo fiscale per il pagamento delle imposte di successione ma ha anche un importantissimo rilievo civilistico perché senza la presentazione della dichiarazione di successione il notaio non può stipulare atti aventi ad oggetto i beni ereditari.

La legislazione emergenziale non fa alcun riferimento alla dichiarazione di successione.

In una nota del Ministero dell’Economia si afferma che qualora il termine per la presentazione della dichiarazione in questione scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 si applica la sospensione dei termini ed il relativo adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

REDAZIONE DELL’INVENTARIO DI EREDITA’.

Il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari (perché, ad esempio, viveva con il defunto), al fine di accettare l’eredità con il beneficio di inventario (per timore che i debiti possano eccedere il valore delle attività) deve redigere l’inventario di tutti i beni entro tre mesi dall’apertura della successione.

Se non vi riesce entro detto termine il chiamato può chiedere una proroga al Tribunale competente che non può essere superiore ad altri tre mesi.

Il mancato rispetto di tale adempimento comporta una notevole conseguenza: il chiamato sarà erede puro e semplice senza possibilità di avvalersi del beneficio di inventario.

Il Ministero dell’Economia ha affermato che il primo termine di tre mesi anzidetto non è sospeso.

Tale risposta, tuttavia, ha suscitato critiche da parte degli operatori del diritto perché in questo periodo di emergenza vi è una difficoltà oggettiva ad accedere al Tribunale competente.

Inoltre, poiché i termini giudiziari sono sospesi, dovrebbero, coerentemente, ritenersi sospesi anche i termini connessi all’emanazione di un provvedimento giudiziario come è quello di proroga dei termini per la redazione dell’inventario.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA.

La disciplina sulle agevolazioni fiscali per la prima casa prevede una serie di termini da rispettare per non decadere dalle stesse che comportano un consistente risparmi di imposte.

A titolo esemplificativo:

a) 18 mesi per trasferire la residenza nel comune dove si trova l’abitazione acquistata;

b) un anno per comprare un’altra abitazione per evitare di decadere dalle agevolazioni a seguito dell’alienazione della precedente prima casa compiuta entro cinque anni dal suo acquisto;

c) un anno per il conseguimento del credito di imposta riacquistando la prima casa dopo aver venduto la precedente.

Secondo il Ministero dell’Economia nessuno di questi termini è sospeso.

Avv. Andrea Pentangelo

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Autore immagine: Pixabay.com

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