Corte di Cassazione, ordinanza n. 22249 del 25 settembre 2017

Cosa cambia per il cittadino  

La Corte di Cassazione, in una recente ordinanza, ha affermato che la mancanza del valore del cespite per il calcolo della plusvalenza, nell’atto di cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, non impedisce al cedente di indicare il suddetto valore successivamente mediante perizia giurata.

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Il fatto

La vicenda riguardava un accertamento Irpef dell’anno di imposta 2002 con recupero a tassazione del maggior reddito da plusvalenza per cessione a titolo oneroso di terreni edificabili.

Le ragioni giuridiche

La questione giuridica di fondo attiene alla possibilità o meno che la perizia di stima possa essere redatta successivamente all’atto di cessione. L’Amministrazione sosteneva, infatti, che la stessa (pena la violazione dell’art. 7 della Legge n. 448/01) dovesse essere redatta (ancorché non asseverata e giurata) prima del rogito, stante l’obbligo di indicare nel medesimo rogito il relativo valore periziato.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto condivisibile tale orientamento, ritenendo, al contrario, che la suddetta perizia possa essere redatta anche successivamente, in base al principio per cui "in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7 può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data dell’1 gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata, anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative” (Cass. sez. VI-5, n. 25721/14).

L'art. 7, infatti, attribuisce al contribuente la "possibilità di calcolare la plusvalenza tassabile ai fini dell’imposta sui redditi, assumendo come valore iniziale quello che il bene medesimo aveva alla data del 1 gennaio 2002 in deroga al sistema ordinario di determinazione della plusvalenza tassabile stabilito dall’art. 82 T. U.I.R, vecchia formulazione (Cass. 30729/2011). La suddetta deroga è consentita dalla legge alla duplice condizione che: a) il valore del cespite alla data del 1 gennaio 2002 sia assoggettato ad imposta sostituiva del 4%; b) l’imposta di cui sub a) sia versata entro un determinato termine (Cass. 541/2015)” senza alcun “ulteriore requisito ai fini della facoltà di utilizzare la suddetta deroga di determinazione dell’imponibile, attesa l’assenza di ulteriori limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l’irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative”, ed in particolare senza che “la mancata indicazione, nel rogito di vendita dell’immobile, del valore del cespite come rideterminato L. n. 448 del 2001, ex art. 7, costituisca condizione ostativa alla facoltà per il contribuente di utilizzare la deroga, prevista dalla citata disposizione, al normale criterio di determinatone dell’imponibile” (Cass. n. 19242/16; cfr. Cass. n. 16113/17).

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TAG: plusvalenza, perizia  

 

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