Cassazione, sentenza del primo giugno 2020 n. 10348. 

Il legittimario che decida di conseguire il legato ex art. 551 c.c. (legato in sostituzione di legittima) con il quale è stato tacitato rientra nel calcolo della quota di legittima.

La Cassazione afferma che è ormai superata la tesi secondo cui, per il calcolo della riserva, occorre fare riferimento alla situazione concreta degli eredi che effettivamente concorrono alla successione, con esclusione, quindi, di chi abbia preferito conseguire un legato tacitativo attribuitogli dal testatore.

La giurisprudenza recente, infatti, è unanimemente attestata sulla c.d. tesi della “cristallizzazione” fatta propria dalle Sezioni Unite nel 2006, secondo cui «in tema di successione necessaria, l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari»

Corollario applicativo di questa impostazione è che, dopo il conseguimento di legato in sostituzione di legittima da parte del legittimario, quest’ultimo continua ad essere considerato per il calcolo della riserva spettante a ciascuno degli altri che siano chiamati alla successione.

Qualora l’oggetto del lascito ex art. 551 c.c. abbia un valore inferiore alla quota di riserva al legittimario astrattamente spettante, il restante valore non andrà ripartito tra gli altri legittimari ma va ad incrementare la quota disponibile, per cui di esso potranno avvantaggiarsi i donatari e/o i legatari.

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