30/10/2017

Le dieci cose da sapere per chi vuole costituire o acquistare una farmacia – …e per il Notaio che riceve gli atti – dopo la Legge 124/2017 (le c.d. “misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica”).

Andiamo a fissare punto per punto le principali novita’ normative in materia, in vigore dal 29 agosto scorso, tra le quali la più dirompente è sicuramente la disciplina sull’assetto della proprieta’ di una farmacia.

1. INGRESSO DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI NELLA TITOLARITA’ DI FARMACIE

Ora puo’ essere titolare di una farmacia privata, e delle relative autorizzazioni, anche una societa’ di capitali, oltre alle persone fisiche, alle societa’ di persone ed alle cooperative a responsabilità limitata.

In precedenza l’art. 10 della legge n. 362/1991 ammetteva, soltanto quando titolare di una farmacia fosse un Comune, la costituzione di una s.r.l. tra il Comune e i farmacisti in servizio presso la farmacia.

2. APERTURA AI SOCI NON FARMACISTI

Ora puo’ essere socio di farmacia anche un non-farmacista.

In precedenza l’art. 7/2 della legge n. 362/1992 consentiva di essere socio di farmacia solo ai farmacisti iscritti all’Albo che avessero conseguito, con concorso per sedi farmaceutiche, una titolarita’ o l’idoneità o che avessero effettuato almeno di due anni di pratica professionale, cosicche’ la totalita’ dei soci doveva essere di farmacisti, e tra questi andava nominato il Direttore della farmacia.

Da ora in poi potra’ essere composta da non-farmacisti anche l’intera compagine sociale. In altri termini, non soltanto non è prevista una riserva della maggioranza alla componente professionale, come è per le societa’ di professionisti, ma neppure la presenza obbligatoria di farmacisti in quota di minoranza.

E viene immediato da farsi il raffronto con le “societa’ tra avvocati” nelle quali possono entrare anche soci non professionisti, , proprio per l’effetto della medesima legge 124/2017, ma con una riserva della maggioranza alla componente professionale: la necessaria presenza di almeno i 2/3 del capitale sociale e del diritto di voto per gli avvocati, pena lo scioglimento della societa’. Appare evidente come non si sia valutato negli stessi termini il rischio di un vulnus alla indipendenza professionale nella apertura ai soci non professionisti.

3. DIREZIONE AFFIDATA AD UN FARMACISTA, ANCHE SE NON SOCIO

Resta fermo che il Direttore della farmacia, che ne è il responsabile, debba essere un farmacista, ma la novita’ e ‘ che non debba piu’ essere necessariamente un socio.

Nel caso in cui l’intera compagine sociale sia composta da non professionisti, il Direttore della farmacia sarà l’unico farmacista, iscritto all’Albo e con i requisiti previsti dalla Legge n. 475/1968, coinvolto nella gestione della farmacia.

4. RIMOZIONE DEL LIMITE QUANTITATIVO AL NUMERO DI FARMACIE PER CIASCUN SOGGETTO

Finora una stessa societa’ non poteva ottenere oltre quattro licenze nella provincia in cui aveva la propria sede legale: tale limite è stato eliminato.

5. CONTROLLO – DIRETTO O INDIRETTO – NON SUPERIORE AL 20% DELLE FARMACIE NELLA STESSA REGIONE (O PROVINCIA AUTONOMA).

E’ stato introdotto un nuovo limite, come bilanciamento della rimozione del limite previgente suindicato: la societa’ titolare di una farmacia non puo’ controllare oltre il 20% del totale delle farmacie su base regionale.

La scelta appare chiaramente quella di fissare un tetto massimo non alla partecipazione al capitale sociale in termini generali, ma con riferimento alle quote che ciascuna societa’ di capitali puo’ acquisire in una determinata regione.

Ne deriva che, pertanto, una societa’ di capitali puo’ essere proprietaria di un numero potenzialmente illimitato di quote sul territorio nazionale, purche’ nel rispetto del limite regionale appena indicato.

6. COMPATIBILITA’ TRA ESERCIZIO DI FARMACIA ED ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE DI FARMACI.

La soppressione nell’ambito delle incompatibilita’ del riferimento alla attivita’ di intermediazione rende questa attivita’ oggi compatibile, mentre resta ferma la incompatibilita’ con l’attivita’ di produzione e con l’attivita’ di informazione scientifica di farmaci.

7. INCOMPATIBILITA’ TRA ESERCIZIO DELLA FARMACIA ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA

8. POSSIBILITA’ DI TRASFERIRE LA FARMACIA CHE SI TROVA IN UN COMUNE IN CUI RISULTI SOPRANNUMERARIA PER DECREMENTO POPOLAZIONE

Il farmacista titolare di farmacia situata in un Comune con popolazione inferiore a 6.000 abitanti nel quale la detta farmacia risulti “in eccesso” per effetto del decremento della popolazione potrà presentare un’istanza, che, ove accolta, comporta il perfezionamento del trasferimento territoriale sempre nell’ambito della medesima Regione ma in un Comune al quale spetti un numero di farmacie superiore a quello esistente, sulla base di una graduatoria regionale previo pagamento di una tassa di concessione governativa di 5.000 euro.

9. LIBERTA’ DI STABILIRE ORARI DI APERTURA

Le farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale possono prestare un servizio aggiuntivo oltre gli orari ed i turni stabiliti, che sono quelli che assicurano il livello minimo di servizio.

10. OBBLIGO DI COMUNICARE LE VARIAZIONI DELLA COMPAGINE SOCIALE.

Non soltanto lo statuto sociale e le successive modifiche, ma anche ogni variazione relativa alla compagine sociale vanno comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, all’assessore regionale o provinciale (per le province autonome) alla sanità, all’Ordine provinciale dei farmacisti e all’Azienda sanitaria locale competente per territorio.

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Uno degli effetti piu’ rilevanti della nuova legge, che è entrata in vigore il 29 agosto scorso, è l’incidenza sul presupposto della proprieta’ della farmacia: cio’ consente, peraltro, al farmacista di coinvolgere nella compagine sociale anche propri familiari non-farmacisti, che possono sia partecipare alla costituzione della societa’ farmaceutica o all’aumento del capitale sociale della societa’ già esistente, sottoscrivendo quote in danaro o conferendo il credito maturato nell’ambito dell’impresa familiare, sia essere beneficiari di donazione di quota di societa’ farmaceutica già esistente.

Questo apre nuove prospettive ai passaggi generazionali, in quanto permetterà al farmacista anche di programmare liberamente la propria successione con riferimento alla farmacia senza i limiti legali esistenti finora.

Notaio Rubina De Stefano