Con la sentenza n. 18830 del 26 settembre 2016 la Corte di Cassazione ha enunciato il principio per cui il conferimento di una procura generale per il compimento degli atti di conservazione del patrimonio ereditario non costituisce di per sè sola accettazione tacita dell'eredità .

Il ragionamento della Corte di Cassazione ha preso le mosse dalla constatazione per cui non possono considerarsi atti di accettazione tacita gli atti di natura meramente conservativa. Per espressa previsione di legge, infatti, precisamente l'art. 460 c.c., il chiamato all'eredità  ha il potere di compiere atti di conservazione del patrimonio ereditario anche prima (e a prescindere) dell'eventuale e successiva accettazione dell'eredità .

Affinchè si possa parlare di accettazione tacita occorre un quid pluris, ed in particolare che il chiamato all'eredità  compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà  di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità  di erede (art. 476 c.c.).

Pertanto per verificare se vi sia stata o meno accettazione (tacita) dell'eredità  occorre procedere all'accertamento della sussistenza o meno di comportamenti che lascino presupporre la volontà  di accettazione, costituendo questo però un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Non è corretta, quindi, l'equiparazione automatica tra il mero rilascio della procura generale per gli atti di conservazione del patrimonio del de cuius da parte dei chiamati all'eredità  e l'accettazione tacita dell'eredità , ma occorre procedere a chiarire se quel comportamento presupponga o meno la volontà  di accettazione.

Nel caso di specie analizzato dalla Corte, per vero, il rilascio della procura generale (avente ad oggetto non solo i beni dell'eredità ) è stato correttamente valutato dai giudici come un comportamento presupponente la volontà  di accettazione per le modalità , i tempi e le caratteristiche specifiche del caso. Questo però non alla luce di un'automatica equiparazione tra il rilascio della procura e l'accettazione dell'eredità , ma per le risultanze dell'accertamento di fatto svolto nel caso concreto.

Da ciò si evince che in un caso che presenti similitudini con quello analizzato dalla Corte occorrerà  prestare particolare attenzione alla stesura della procura, al fine di evitare successivamente che tale atto possa, per le sue proprie caratteristiche specifiche, essere considerato comportamento implicante la volontà  di accettazione dell'eredità .

Con la sentenza n. 18830 del 26 settembre 2016 la Corte di Cassazione ha enunciato il principio per cui il conferimento di una procura generale per il compimento degli atti di conservazione del patrimonio ereditario non costituisce di per sè sola accettazione tacita dell'eredità .