Cassazione, ordinanza del 26 agosto 2020 n. 17824.

Nella fideiussione alla fideiussione, nota anche come fideiussione al fideiussore, o fideiussione di regresso, schema negoziale in virtù del quale il fideiussore si obbliga verso colui il quale è già fideiussore, per garantirgli, una volta che egli abbia pagato, la fruttuosità dell’azione di regresso nei confronti del debitore principale, è ammissibile la clausola con la quale le parti convengano la spettanza al primo fideiussore del rilievo ex art. 1953 c.c. nei confronti del fideiussore di regresso.

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