Cassazione, sentenza n. 3865 del 17 febbraio 2020. 

Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori è necessario che l’attività distrattiva delle risorse di personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.

A tal fine assumono rilievo: a) le modalità di passaggio dei dipendenti e collaboratori dall’una all’altra impresa, che non può essere diretto, ancorchè eventualmente dissimulato, per potersi configurare un’attività di storno; b) la quantità e la qualità del personale stornato, c la sua posizione nell’ambito dell’organigramma dell’impresa concorrente d le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti o i collaboratori a passare all’impresa concorrente. 

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