Cassazione, ordinanza 26 gennaio 2026, n. 1789, sez. V.
In ambito tributario, con particolare riguardo all’imposta di registro, che è improntata all’autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazione, non opera il principio civilistico dell’accessorietà della fideiussione, che è autonoma espressione di capacità contributiva e, pertanto, non è assoggettata al medesimo regime fiscale dell’atto “enunciante”.
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