Cassazione 3 novembre 2021 n. 31490. 

Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, previsto dall’art. 7 della legge n. 817 del 1971, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell’autonomia negoziale, spetta solo nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, ovvero caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione, non potendo essere esteso alla diversa ipotesi della c.d. contiguità funzionale, cioè tra fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un’unica azienda agraria.

Deve, pertanto, escludersi la configurazione del suddetto contatto ove i due fondi siano separati da un corso d’acqua demaniale.

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