NOZIONE DELL’ISTITUTO.

Il contratto con se stesso, ai sensi dell’art. 1395 c.c., è quel contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte. 

FATTISPECIE.

Un soggetto (rappresentato) conferisce procura al rappresentante con potestà di alienare i diritti che gli spettano su di un immobile a favore di una società di cui la medesima rappresentante è legale rappresentante.

La compravendita avviene a prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.

DECISIONE.

La recentissima ordinanza della Cassazione n. 29959 del 19 novembre scorso statuisce la necessità che l’autorizzazione conferita dal rappresentato predetermini gli elementi essenziali del negozio da concludere.

Soltanto in presenza di una autorizzazione specifica o della predeterminazione del contenuto essenziale del contratto, infatti, può escludersi il conflitto di interessi del rappresentante che contragga in proprio o come rappresentante di un’altra parte.

Il conflitto di interessi in esame, dunque, in assenza di autorizzazione specifica o predeterminazione del contenuto contrattuale, va presunto e determina l’annullabilità del negozio concluso.

Con questa pronuncia la Cassazione conferma il suo orientamento espresso già in molteplici occasioni.

INDICAZIONE OPERATIVA.

Bisogna avere particolare cura nella redazione di una procura per contrarre con se stessi prevedendo, preferibilmente, sia una autorizzazione specifica che la predeterminazione del contenuto del negozio da concludere.

Solo in tal modo vi sarà l’assunzione di un ruolo attivo e partecipe del rappresentato nella fase prodromica alla stipulazione dell’atto.

E’ da precisare, in conclusione, che la procura a contrarre con se stesso resta pur sempre una procura con un margine, seppur ristretto, di discrezionalità in capo al rappresentante che non diventa un mero nuncius.

Avv. Andrea Pentagelo

Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes 

Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes 

Autore immagine: Pixabay.com

© Riproduzione riservata