Cassazione 19 ottobre 2021 n. 28865.

Il possesso del bene rivendicato, costituendo uno degli elementi dell’azione di rivendicazione, deve essere provato.

In materia di onere della prova nell’azione di rivendicazione, il rivendicante deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo

anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che il proprietario stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Non è sufficiente esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che il possessore è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe aver acquistato dal non proprietario.

Pertanto, il rivendicante, per assolvere l’onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione per averlo acquistato a titolo originario oppure che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario per aver posseduto il bene per il tempo necessario all’usucapione.

A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa.

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