In tema di distanze tra le costruzioni di proprietà  confinanti, il Codice civile, all'art. 873, fissa il limite minimo, stabilendo che le costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, debbano essere tenute a distanza non minore di 3 metri(iregolamenti locali possonopoifissare una distanza maggiore).

Ma affinchèsi possa parlare di costruzionie quindi operi il limite della distanza minima, la giurisprudenzada temporichiede che sussistano i requisiti di consistenza e stabilità .

Cosa accade, quindi, se si tratta di scale in ferro o opere non stabili?

Il TAR Lombardia ha recentemente affrontato la questione affermando come in tali casi i limiti previsti dal Codice Civile (3 metri) non operino.

Il limite della distanza vale, infatti, solo per le costruzioni che abbiano come requisiti la consistenza e la stabilità  e come tali siano idoneea creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità  dell'ambiente in cui sono collocate.

Se lo scopodei limiti di distanza è questo, appare allora chiaro comeessinon operino nel caso di opere non stabili o nel caso di scale in ferro. In particolare, in quest'ultima ipotesi, mancherebbe il requisito della consistenza, anche nel caso in cuila scalasi possa comunqueritenereun'opera stabile al pari di una tettoia.

In tema di distanze tra le costruzioni di proprietà  confinanti, il Codice civile, all'art. 873, fissa il limite minimo, stabilendo che le costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, debbano essere tenute a distanza non minore di 3 metri (i regolamenti locali possono poi fissare una distanza maggiore).