Cassazione sentenza n. 29101/2020.
Il riconoscimento del diritto è idoneo ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell’art. 2944 c.c., purchè provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere e che ne abbia i poteri dispositivi, e non già da un terzo che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento.
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