Cassazione penale 4 giugno 2020, n. 16982. 

Tale sentenza sancisce il principio per cui “la condotta del venditore o donante di immobile che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità dell’immobile venduto o donato alle caratteristiche previste dal titolo edilizio rilasciato per la sua edificazione, integra il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico di cui all’art. 483 Codice Penale (punito con la reclusione fino a 2 anni)”.

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