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    27 aprile 2021

    Superbonus 110% e condominio: novità su quorum...

    Il Superbonus 110% sembra essere uno strumento fondamentale per dare impulso all’economia italiana e, al contempo, favorire il rinnovamento e la messa in sicurezza di strutture obsolete e non rispettose della normativa più recente e del risparmio energetico. Il governo, tra le altre misure, è intervenuto a snellire e semplificare le procedure per l’approvazione in condominio degli interventi connessi al superbonus. La novità legislativa L’art. 63 del c.d. "decreto agosto" (D. legge 14 agosto 2020, n. 104 – convertito successivamente con legge del 13 ottobre 2020 n. 126), ha ammesso un quorum deliberativo più leggero rispetto alle regole ordinarie introducendo una semplificazione nei procedimenti delle assemblee condominiali. In particolare, in deroga alla predetta norma del codice civile, le delibere assembleari aventi ad oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal decreto-legge n. 34/2020, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Quindi, l'approvazione deve avvenire a maggioranza dei partecipanti all'assemblea ma questi devono rappresentare almeno 1/3 (e non più invece i 2/3) del valore dell'edificio condominiale. Inoltre, sempre nell’ottica di una semplificazione delle procedure, l’art. 63 del Dl 104/2020, nella legge di conversione, prevede che “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.” Conseguentemente alla introduzione della possibilità di svolgimento in videoconferenza delle assemblee, il comma 1-bis modifica il terzo comma dell'articolo 66 disp. att. c.c., stabilendo che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale debba contenere anche l'indicazione, nel caso di assemblea in videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa. La ratio legis sottesa agli interventi appena richiamati è quella di offrire al condominio una opportunità di semplificazione al fine di deliberare e attuare gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico con la detrazione del 110%.Avv. Maurizia TrapuzzanoPer approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    25 maggio 2020

    ​Assemblee societarie online nel periodo di...

    L’art. 106 del D.L. n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020 ha introdotto deroghe alla disciplina delle assemblee di società di capitali al fine di favorire lo svolgimento delle stesse nel periodo di emergenza sanitaria. Si tratta di disposizioni normative aventi carattere provvisorio in quanto si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.Convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. In primo luogo è stato posticipato il termine per convocare le assemblee di approvazione del bilancio al 180° giorno successivo alla chiusura dell’esercizio rispetto al termine del 120° giorno. Si tratta di una facoltà in quanto può comunque continuare a seguirsi il calendario tradizionale. Modalità di svolgimento dell’assemblea. In secondo luogo si consente lo svolgimento dell’assemblea in modalità full audio o full video con tutti gli intervenuti online, compresi quelli del segretario e del presidente. A tal fine occorre specificare questa modalità nell’avviso di convocazione derogando eventuali clausole statutarie. E’ legittima anche la riunione dell’assemblea a distanza svolta in forma totalitaria, sempre se tutti gli aventi diritto possano interloquire tra di loro  ed esprimere il proprio voto. In quest’ultima ipotesi, poiché manca un luogo fisico indicato nell’avviso di convocazione è da ritenersi che esso sia l’”agorà virtuale” che permette lo svolgimento dell’assemblea. Il legislatore ha, dunque, recepito la soluzione proposta dalla Commissione societaria del Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 187, già oggetto di approfondimento da parte di SuperPartes. Nulla impedisce che si preferisca svolgere l’assemblea secondo le modalità “tradizionali” ma pur sempre nel rispetto del divieto di assembramenti. Espressione del voto da remoto. In terzo luogo, possono abilitarsi, mediante indicazione nell’avviso di convocazione, come modalità di espressione del voto: a) il voto elettronico: il socio durante l’assemblea esprimerà il voto, a titolo esemplificativo, tramite pec o cliccando su una apposita piattaforma che la società abbia predisposto; b) il voto per corrispondenza: il socio esprime il voto prima dello svolgimento dell’assemblea su proposte di deliberazione già predisposte dalla società e trasmesse in anteprima al socio, ad esempio tramite posta o email. Per quanto riguarda le s.r.l., inoltre, l’avviso di convocazione può abilitare l’espressione del voto dei soci con il metodo del consenso scritto o il metodo della consultazione scritta.  Obbligo di delega al rappresentante designato. Le società quotate e quelle con capitale diffuso (cioè quelle aventi più di cinquecento soci) possono obbligare i soci a conferire delega al rappresentante designato che esprimerà in assemblea il voto. Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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