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    23 luglio 2021

    Gli accordi prematrimoniali

    Cassazione, ordinanza n. 11012/2021. Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c..  Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito portate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell'uno e a favore dell'altro da versarsi "vita natural durante", il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'an dell'assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) "in occasione" della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all'assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare).Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    25 novembre 2019

    Protezione del patrimonio familiare: attenzione...

    Per una coppia, soprattutto in presenza di figli minori, è importantissimo tutelare il patrimonio per far fronte ai bisogni della famiglia.                      L’ordinamento offre specifici istituti giuridici per realizzare tale obiettivo come, ad esempio, il fondo patrimoniale ed il trust familiare.                            Il notaio, a seguito di una analisi della situazione concreta, consiglierà la stipulazione dell’atto  che meglio risponde alle esigenze dei clienti.  Attenzione però che la Cassazione, con l’ordinanza n. 25423/2019, ribadisce che la costituzione del fondo patrimoniale, anche se per bisogni della vita familiare, non è obbligatoria per legge ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponesti ed è suscettibile di revocatoria,  salvo che si dimostri l'esistenza in concreto di una situazione tale da integrare nella sua oggettività gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.                                                                                            La Corte ricorda che, analogamente, l'istituzione di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito.                     I professionisti SuperPartes offrono una consulenza legale completa mirata all’individuazione delle vostre concrete esigenze ed alla pianificazione di un atto notarile che vi consenta di mettere al sicuro il patrimonio familiare.Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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