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    01 settembre 2020

    L’interpretazione del testamento

    Cassazione, sentenza n. 16079/2020. Nell’interpretazione del testamento il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale “mortis causa”, nel rispetto del principio di conservazione del contratto. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    10 luglio 2017

    Incapacità del testatore: quando il testamento...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 12691 del 19 maggio 2017 Cosa cambia per il cittadino Ai fini dell'annullamento di un testamento per incapacità  naturale è indispensabile l'accertamento di un'assenza assoluta della coscienza dei propri atti o della capacità  di autodeterminarsi a causa di un'infermità  transitoria o permanente, da appurarsi al momento della redazione dell'atto di ultima volontà . In caso contrario, stante anche l'irripetibilità  delle volontà  testamentarie del de cuius, il testamento dovrà  considerarsi validamente redatto. E ciò perché l'incapacità  naturale del testatore postula la sussistenza non già  di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà  psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la piena prova che, a cagione di una infermità  transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto risulti privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità  di autodeterminarsi. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto La questione attiene alla prova dell'incapacità  che deve colpire il testatore affinché possa procedersi all'annullamento del testamento. In particolare è stata impugnata una decisione della Corte di Appello di Genova che non aveva ravvisato sussistente un'incapacità  sufficiente in capo a una donna affetta da disturbo bipolare. Le ragioni giuridiche In tema di annullamento del testamento, l'incapacità  naturale del testatore postula l'esistenza non già  di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà  psichiche ed intellettive del de cuius, ma la prova che il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà , della coscienza dei propri atti o della capacità  di autodeterminarsi. In altre parole, deve ritenersi provata la sussistenza di un disturbo tale da alterare la coscienza, la memoria o il corso del pensiero del soggetto testatore al momento della stesura del testamento. Peraltro, poiché lo stato di capacità  costituisce la regola e quello di incapacità  l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità , salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità  totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. Ai fini dell'accertamento, inoltre, il giudice del merito non può ignorare il contenuto del testamento medesimo e gli elementi di valutazione da esso desumibili in relazione alla serietà , normalità  e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Alla luce di tutte queste considerazioni, dunque, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo di dover condividere il consolidato indirizzo, a cui risulta essersi conformata la Corte territoriale, che, con valutazione di merito adeguatamente motivata, ha escluso che potesse ritenersi provato che la testatrice, al momento della redazione del testamento, fosse priva delle capacità  cognitive e volitive necessarie per comprendere il contenuto e gli effetti dell'atto e, quindi, per formare una volontà  cosciente. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    11 maggio 2017

    Testamento: quale scegliere?

    Cosa cambia per il cittadino. In un momento in cui si fanno sempre più forti le voci di un possibile aumento delle tasse sulle successioni e donazioni, diviene quanto mai importante procedere a una corretta pianificazione successoria. Vediamo allora quali sono le principali forme di testamento riconosciute dal nostro ordinamento, ricordando che il testamento (atto con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà  cessato di vivere, delle proprie sostanze o di parte di esse) è sempre revocabile. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Le ragioni giuridiche. Il codice civile menziona quattro tipologie diverse di testamento, da quello più semplice in assoluto, quello olografo, fino ai testamenti speciali ammessi solamente in circostanze particolari, come calamità , guerre etc. Testamento olografo Disciplinato dall'art. 602 c.c., il testamento olografo è quello scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore, senza l'aiuto di nessuno. Non è ammesso dalla giurisprudenza nemmeno l'ausilio, noto come mano guidata, in caso di difficoltà  nella scrittura. Deve essere datato e sottoscritto dal testatore alla fine delle disposizioni. La sottoscrizione si ritiene valida anche se priva di nome e cognome, se designa comunque con certezza la persona del testatore (es. Tuo zio Tizio). La data deve contenere indicazione del giorno, mese e anno (o essere comunque certa, ad esempio Natale 1980). Il testamento olografo è sicuramente il più facile da redigere, tuttavia porta con sé alcuni svantaggi difficilmente evitabili, dovuti al fatto che si presta facilmente ad essere distrutto o contestato. Questi problemi vengono meno con il testamento pubblico. Testamento pubblico Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è quello ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiara al notaio la sua volontà , il quale provvede a redigerla e a darne lettura alla presenza dei testimoni. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà , deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto. L'indubbio vantaggio di questo tipo di testamento consiste nel fatto che, essendo redatto da un professionista esperto in questioni tecnico-giuridiche, le ultime volontà  saranno formulate nel modo giuridicamente più opportuno, in modo da evitare (o quanto meno limitare) i problemi e le liti familiari una volta che la successione si sarà  aperta. Testamento segreto Il testamento segreto (art. 604 c.c.) non trova moltissima diffusione nella prassi, anche se in realtà  unisce i vantaggi del testamento olografo (segretezza) con i vantaggi del testamento pubblico (certezza della data e sicura conservazione), motivo per cui è chiamato anche testamento misto. Sostanzialmente il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con una impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità . L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Testamenti speciali I testamenti speciali sono previsti dagli artt. 609 e ss c.c.. Sono ammessi solamente in ipotesi particolari, in particolare: malattie contagiose, calamità  pubbliche o infortuni (art. 609 c.c.); durante un viaggio in nave o aeromobile (artt. 611 e 616 c.c.); in tempo di guerra o mobilitazione da parte di militari o persone a seguito di forze armate (art. 617 c.c.). In queste ipotesi, date le particolari circostanze, sono autorizzati a raccogliere le ultime volontà  anche altri soggetti, quali il comandante, il ministro di culto, il cappellano militare, etc. Sono ipotesi del tutto eccezionali, in cui prevale l'interesse a far sì che il testatore possa anche in quel momento disporre dei propri beni per quando avrà  cessato di vivere. Proprio per le loro caratteriste particolari, tuttavia, terminata la situazione eccezionale, essi perdono efficacia decorsi tre mesi. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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    23 marzo 2017

    Testamento olografo: nullo se c'è l'aiuto

    Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 5505 del 6 marzo 2017 Cosa cambia per il cittadino. La legge prevede, ai fini della sua validità , che il testamento olografo debba essere interamente scritto, datato e sottoscritto per mano del testatore. La Cassazione in una recente ordinanza ha affermato che, in presenza di aiuto (è il caso della "mano guidata" ovvero del testatore aiutato nella scrittura), il requisito della autografia non possa dirsi soddisfatto così come richiesto dalla legge ed in particolare dall'art. 602 c.c. In tali casi il testamento deve considerarsi nullo, anche qualora si riesca a dimostrare che quanto scritto fosse la reale volontà  del testatore. Se, dunque, il testatore non è in grado di scrivere autonomamente, perchè ad esempio affetto da un tremolio alle mani che glielo impedisce, un eventuale testamento redatto con la tecnica della "mano guidata", ancorchè con minimo aiuto, deve considerarsi in ogni caso nullo, con la conseguenza che la successione sarà  regolata integralmente dalla legge con il concorso di tutti gli eredi che ne abbiano diritto. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. Tizio, poi defunto, aveva redatto testamento disponendo dei suoi beni in favore della moglie. Le sorelle di Tizio avevano poi impugnato il testamento affermandone la nullità  in quanto redatto con "mano guidata", ovvero con l'aiuto di un amico di vecchia data, chiedendo l'apertura della successione legittima e quindi il loro concorso insieme alla moglie nella successione dei beni del defunto. Dall'analisi delle circostanze del caso concreto era emerso che effettivamente l'amico aveva aiutato Tizio guidando la sua mano sotto dettatura, in quando Tizio era affetto da un tremolio che gli impediva di scrivere da solo. Le ragioni giuridiche. La Cassazione ha concluso per la nullità  del testamento olografo redatto con la tecnica della "mano guidata" per una serie di ragioni giuridiche e soprattutto alla luce del particolare rigore formale richiesto dal legislatore per il testamento. Occorre, in particolare, tenere conto della semplicità  del testamento olografo che già  di per sè dovrebbe prevenire la possibilità  di interventi perturbatori della volontà  del testatore. Non bastano in tali casi a escludere la nullità  nemmeno il fatto che il contenuto del testamento sia stato effettivamente quello voluto dal de cuius e il fatto che l'intervento ausiliare del terzo fosse finalizzato solamente a una riduzione del tremolio. L'intervento del terzo, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è già  di per sè sufficiente a escludere il requisito dell'autografia del testamento olografo, elemento indispensabile per la sua validità . L'intervento del terzo, anche se minimo, in ogni caso, altera la personalità  e l'abitualità  del gesto scrittorio. D'altronde aderire alla diversa soluzione sostenuta dalla giurisprudenza minoritaria comporterebbe problemi di non semplice soluzione per quanto attiene all'accertamento della corrispondenza tra il testo e la volontà  del de cuius e dell'effettiva finalità  dell'aiuto del terzo; tutti aspetti che minerebbero in maniera evidente le finalità  di chiarezza e semplificazione che sono alla base del testamento olografo. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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