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    17 maggio 2017

    Mutuo: surroga e chiusura anticipata

    Cosa cambia per il cittadino. Quando si è parte di un contratto di mutuo ipotecario, decorso un certo periodo di tempo, può nascere l'esigenza di rinegoziare le condizioni originarie (perché magari i tassi hanno subito una notevole diminuzione) oppure estinguere anticipatamente il mutuo per ragioni di convenienza economica o personale. E' molto importante tenere presente, in questi casi, che è diritto del cittadino rinegoziare il mutuo in qualsiasi momento con la propria banca oppure surrogare il mutuo con altra banca e che in entrambi i casi non possono essere applicate penali o spese aggiuntive. E' inoltre facoltà  del cittadino estinguere in qualsiasi momento il mutuo e, nelle ipotesi previste dalla legge, non potranno essere applicate penali di estinzione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes http://associazionesuperpartes.it/notai/ Cos'è la surroga? La surroga è un contratto con il quale si trasferisce un mutuo dall'originaria banca ad un'altra banca, senza che venga cancellata la precedente ipoteca e senza l'aggiunta di oneri o costi ulteriori. Questo può essere fatto soprattutto al fine di migliorare le condizioni contrattuali previste nel precedente contratto (tasso di interesse più conveniente, cambio di tasso da variabile a fisso, etc). E' importante tenere presente che per poter procedere alla surroga non è necessario il consenso della banca originaria e non ci sono spese notarili a carico del mutuatario. Posso estinguere anticipatamente il mutuo? Il contratto di mutuo può essere sempre estinto anticipatamente, versando la somma residua alla banca. In Italia, caso più unico che raro tra i Paesi europei, non sono previste penali in caso di estinzione anticipata. Cosa significa questo? Che il mutuatario può scegliere in qualsiasi momento, nel corso della durata del mutuo, di chiudere il mutuo senza dover pagare alcun costo aggiuntivo a titolo di penalità . Questo grazie al Decreto Bersani (Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007 convertito nella Legge n° 40 del 2 aprile 2007) che ha sancito la nullità  di qualsiasi clausola che prevedesse penalità  in caso di estinzione per i contratti di mutuo stipulati in data successiva al 2 febbraio 2007 e richiesti da persone fisiche ai fini di acquisto o ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione (o allo svolgimento di attività  economiche e professionali). La situazione è rimasta invariata anche a seguito della Direttiva Mutui che prevedeva la possibilità  per gli Stati membri di applicare la penale in caso di rimborso parziale o estinzione anticipata, regola però non recepita dal legislatore italiano che ha preferito lasciare inalterata la disciplina prevista a suo tempo dal decreto Bersani. Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui: http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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