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    09 febbraio 2017

    Lo sportello "bancomat" deve essere accessibile...

    Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza n. 18762 del 23 settembre 2016 Cosa cambia per il cittadino In materia di tutela delle persone con disabilità , costituisce discriminazione la situazione di inaccessibilità  ad un edificio privato aperto al pubblico determinata dall'esistenza di una barriera architettonica. Ciò implica che devono essere garantiti ai soggetti con disabilità  sia l'accesso allo sportello automatizzato sia la possibilità  di utilizzazione del relativo servizio bancario ed eventuali barriere architettoniche ostative devono essere rimosse, anche qualora manchino le norme secondarie di attuazione da parte delle Regioni. Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto La questione attiene alla richiesta di un soggetto di adeguamento alla normativa in materia di barriere architettoniche di uno sportello bancomat, che il soggetto utilizzava in quanto correntista presso quella Banca. La Corte di Appello di Firenze aveva rigettato l'appello proposto, in base alla considerazione per cui lo sportello era stato installato prima dell'emanazione del Regolamento regionale che dettava le caratteristiche tecniche necessarie. Le ragioni giuridiche La Corte di Cassazione, con questa importante sentenza, sottolinea alcuni principi fondamentali. Esiste un diritto soggettivo in capo alla persona con disabilità , consistente nell'eliminazione delle barriere architettoniche, che va riconosciuto in tutte le diverse situazioni previste dalle norme di legge. Non rileva se i regolamenti esecutivi, che dettano le caratteristiche tecniche di luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o di parte di questo, non siano stati emanati o emanati successivamente, perchè quando l'accessibilità  è prevista dalle norme di legge in favore delle persone con disabilità , questa deve comunque essere assicurata. In altre parole, quando la legge impone l'eliminazione delle barriere architettoniche questo risultato deve comunque essere raggiunto nel caso concreto, quando si realizzi una situazione di discriminazione e, in mancanza di apposite regole di natura tecnica, non potrà  che essere conseguito con accorgimenti di natura tecnica, sufficienti allo scopo, non previsti dalla normativa secondaria ma non di meno obbligatori in base alla fonte primaria. Nel caso del "bancomat" si dovrà  garantire non solo l'accesso ad esso alla persona con disabilità , ma anche la sua "utilizzabilità " trattandosi di un'attrezzatura necessaria al corrispondente servizio bancario, pena la discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità . Alla luce di tutte queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto "in materia di misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità  vittime di discriminazioni, costituisce discriminazione ai sensi dell'art. 2 della legge 1 marzo 2006 n. 67, la situazione di inaccessibilità  ad un edificio privato aperto al pubblico determinata dall'esistenza di una barriera architettonica (...) che ponga una persona con disabilità  (di cui all'art 3. della legge 5 febbraio 1992 n. 104) in una posizione di svantaggio rispetto alle altre. E' perciò consentito anche nei confronti dei privati il ricorso alla tutela antidiscriminatoria di cui all'art. 3 della legge n. 67 del 2006, applicabile (...) quando l'accessibilità  sia impedita o limitata, a prescindere dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che, attribuendo la qualifica di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi, detti le norme di dettaglio per il suo adeguamento". Per leggere gli altri articoli SuperPartes clicca qui:http://associazionesuperpartes.it/extra/blog/

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