• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    07 febbraio 2017

    Dopo di noi: requisiti e modalità  di accesso...

    Requisiti per l'accesso al Fondo I requisiti per l'accesso al Fondo per l'assistenza di persone con disabilità  grave prive di sostegno familiare, istituito dalla Legge Dopo di noi, sono stati fissati con decreto attuativo firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Nell'art. 2 del Decreto attuativo è previsto che le persone con disabilità  grave accedono al fondo previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionale in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità  e della salute). La valutazione multidimensionale analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità , in prospettiva della sua migliore qualità  di vita, avendo riguardo alla cura della persona (inclusa la gestione di interventi terapeutici), alla mobilità , alla comunicazione e altre attività  cognitive, nonchè alle attività  strumentali e relazionali della vita quotidiana. La valutazione è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato per la persona, che individua gli specifici sostegni di cui ha bisogno, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie. Il progetto deve essere definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione. Se la persona con disabilità  non è in grado di poter manifestare pienamente la propria volontà , è sostenuta dai genitori o da chi ne cura gli interessi. Il progetto personalizzato individua una persona di riferimento (case manager) che ne assicura la realizzazione e il monitoraggio. Giova ribadire che tutti gli interventi previsti dal Fondo devono essere proposti e condivisi con la persona interessata, prevedendo eventualmente un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia e l'uscita dal nucleo familiare di origine anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare. Modalità  di accesso al Fondo Per quanto riguarda le modalità  di accesso agli interventi e ai servizi, queste sono individuate dalle Regioni mediante gli indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità  (art. 6 comma 1 Decreto attuativo). In ogni caso, in base all'art. 4 del Decreto attuativo, l'accesso alle misure a carico del Fondo deve essere garantito prioritariamente alle persone con disabilità  grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitino con maggiore urgenza degli interventi. Criteri di valutazione dell'urgenza sono le limitazioni di autonomia, i sostegni che la famiglia è in grado di fornire, la condizione abitativa e ambientale, nonchè le condizioni economiche della persona con disabilità  e della sua famiglia. Per le persone con disabilità  grave già  inserite in un percorso di residenzialità  extra-familiare, particolare attenzione deve essere riservata alla rivalutazione delle caratteristiche delle residenze e all'eventualità  che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità  grave, facilitandone l'isolamento. Il decreto attuativo prevede, poi, varie ipotesi di priorità  nell'accesso per i beneficiari, che anche le Regioni devono rispettare per l'erogazione dei finanziamenti, in particolare per: le persone con disabilità  grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità ; le persone con disabilità  grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare all'età  ovvero alla propria situazione di disabilità , non sono più nella condizione di continuare a gestire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; le persone con disabilità  grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle indicate dal Decreto attuativo. Notaio Paolo Broccoli

    Scopri di più
  • News

    06 febbraio 2017

    Dopo di noi: Fondo per l'assistenza di persone...

    La Legge Dopo di noi (Legge n. 112/16) ha previsto l'istituzione di un fondo (Fondo per l'assistenza di persone con disabilità  grave prive di sostegno familiare), il cui accesso è subordinato alla sussistenza dei requisiti individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e il Ministero della Salute. Il fondo è dotato di un cospicuo patrimonio, per la precisione 90 milioni di euro per l'anno 2016; 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, con cui si dovranno attuare programmi di residenzialità  innovativi, come ad esempio il co-housing e, in generale, realizzare progetti per la cura del benessere dei soggetti affetti da disabilità  grave privi del sostentamento familiare, così come indicato dalle finalità  delle nuove disposizioni. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi cui è destinato il fondo, possono compartecipare le Regioni, gli Enti locali, gli Enti del terzo settore, nonchè altri soggetti di diritto privato (che abbiano una comprovata esperienza nel settore dell'assistenza a soggetti con disabilità ) e le famiglie che si associano. Le finalità  del Fondo sono indicate dalla Legge Dopo di noi all'art. 4 e precisamente sono: attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità  in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità  offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità  grave; realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità  grave, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà  delle persone con disabilità  grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi; realizzare interventi innovativi di residenzialità  per le persone con disabilità  grave, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità ; sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità  grave. Le attività  di programmazione di tali interventi prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità . Le caratteristiche abitative a carico del Fondo Per quanto riguarda le soluzioni abitative, il Decreto attuativo della Legge Dopo di noi detta precise caratteristiche, in relazione alla casa abitativa, i gruppi appartamento e le soluzioni co-housing. Va precisato che gli interventi e i servizi a carico del Fondo non rispondono solo al soddisfacimento di bisogni abitativi, ma si inseriscono in un contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale. L'art. 5 comma 4 prevede che le soluzioni alloggiative finanziate dal Fondo, inclusa l'abitazione di origine, devono riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, in particolare: deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità  a non più di 5 persone. Deroghe possono essere stabilite dalle Regioni in via eccezionale in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella formula di più moduli abitativi nella medesima struttura. In ogni caso non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2; deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi di quotidianità  e il tempo libero; deve essere promosso l'utilizzo di tecnologie domeniche per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità  grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività  sociale, assistive e di ambient assisted living; devono essere ubicate in zone residenziali ovvero anche rurali se all'interno di progetti di agricoltura sociale e comunque non in un contesto territoriale isolato. Notaio Paolo Broccoli

    Scopri di più