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    07 maggio 2020

    Agevolazioni prima casa: sospesi i termini

    Cosa cambia per il cittadino. Se avete acquisto un immobile godendo delle agevolazioni fiscali prima casa vi siete impegnati a rispettare una serie di obblighi da assolvere in base a termini di legge che con il Decreto-Legge n. 23/2020 vengono sospesi: a) i 18 mesi dall’acquisto dell’immobile entro cui trasferire la propria residenza nel comune dove è ubicata la casa. Per usufruire delle agevolazioni prima casa, infatti, se non avete già la residenza nel comune dove è ubicata la casa acquistata, vi siete obbligati a trasferire la vostra residenza in detto comune entro detto termine. b) L’anno dall’alienazione infraquinquennale dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa per l’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale. Se alienate la casa acquistata con le agevolazioni prima casa prima che siano trascorsi cinque anni decadrete dalle agevolazioni stesse a condizione che non acquistiate, entro un anno da questa alienazione infraquinquennale, un nuovo immobile da adibire a prima casa di abitazione.  c) L’anno dalla data del nuovo acquisto agevolato per alienare la casa di cui siete proprietari a titolo oneroso. La legge vi consente di usufruire delle agevolazioni prima casa anche se al momento dell’acquisto siete proprietari di altro immobile a condizione che alieniate quest’ultimo entro un anno dall’acquisto dell’immobile adibito a casa di abitazione. d) L’anno dall’alienazione della casa per la quale avete usufruito delle agevolazioni in questione per acquistare una nuova prima casa godendo di un credito di imposta. La legge prevede che se alienate la vostra casa di abitazione per usufruire di un credito di imposta verso lo Stato in ordine al pagamento delle tasse inerenti ad un successivo acquisto di una casa di abitazione avete un anno di tempo per concludere il nuovo acquisto. Scopo della sospensione. Il legislatore intende favorire la vostra posizione di contribuenti che avete acquistato la prima casa di abitazione concedendovi maggior tempo per assolvere agli obblighi di legge che vi consentono di non decadere dalla agevolazioni fiscali prima casa. Periodo temporale. Il periodo di sospensione è dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. I termini suddetti, dunque, non decorreranno per 313 giorni e, ai fini dei calcoli, il periodo decorso prima della sospensione si sommerà al periodo che decorrerà dopo la cessazione della sospensione. Ipotesi problematiche. La legge prevede che se alieniate l’immobile acquistato con le agevolazioni prima di 5 anni dall’atto di acquisto decadrete dalle agevolazioni prima casa dovendo pagare le imposte di registro in misura ordinaria ed una sovrattassa pari al trenta per cento di dette imposte. In base ad una interpretazione letterale della disposizione del Decreto-Legge dovrebbe essere sospeso anche tale termine di 5 anni. Tuttavia, in base ad una interpretazione teleologica della disposizione dovrebbe essere il contrario proprio perché, come evidenziato, lo scopo del legislatore è quello di favorirvi come contribuenti e non di aggravare la vostra posizione allungano il termine entro il quale possiate essere liberi di alienare l’immobile senza decadere dalle agevolazioni di cui avete goduto. A causa di difetti di coordinamento tra norme, inoltre, potrebbero verificarsi disparità di trattamento tra acquisto immobiliari soggetti ad imposta di registro ed acquisti soggetti ad imposta sul valore aggiunto. E’ auspicabile un chiarimento in sede di conversione in legge del decreto.  Acquisti agevolati a titolo di successione e donazione. La sospensione dei termini in questione ha ad oggetto anche gli acquisti agevolati a titolo di successione e donazione. Consigli operativi. La vostra situazione concreta potrebbe essere più complessa e non rientrare strettamente nelle ipotesi prese in considerazione, pertanto, è opportuno rivolgersi al vostro notaio di fiducia per essere sicuri del beneficio della sospensione dei termini, viste le gravi conseguenze fiscali in caso di mancato rispetto degli stessi. Avvocato Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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