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    20 maggio 2020

    Sospensione dei termini giudiziari

    A seguito della nota emergenza Coronavirus è stato emanato, tra gli altri provvedimenti, il Decreto Legge n. 18/2020 che all’art. 83 disciplina gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare.                                   Tale disposizione prevede la sospensione dei termini giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020, salvo ipotesi urgenti espressamente indicate nel decreto legge.                                                                                                     Nell’ambito della giustizia civile e con particolare interesse all’attività notarile, la sospensione in questione ha rilievo, a titolo esemplificativo, per le seguenti ipotesi:                                                                                             a) i ricorsi al giudice del Registro delle Imprese contro i provvedimenti che rifiutano l’iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese.                          Il ricorso al giudice del Registro delle Imprese contro i rifiuti di iscrizione emessi dal Conservatore deve essere proposto, in base all’art. 2189 terzo comma c.c., entro otto giorni dalla notificazione dell’atto di rifiuto.                  Tale termine inizia, quindi, a decorrere dal 16 aprile in poi per tutti i provvedimenti di rifiuto notificati durante il periodo di sospensione; b) i reclami o le opposizioni relativi ad atti da iscrivere nel Registro delle Imprese (ad esempio: atti di trasformazione eterogenea, atti di fusione, cancellazioni in seguito ad approvazione del bilancio finale per decorrenza dei termini); c) i termini per il deposito dei seguenti atti, indicati a titolo esemplificativo,  dovranno essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione: - atti di fusione e scissione (tenendo presente, però, che in dottrina e giurisprudenza si discute sulla natura giudiziale o stragiudiziale dell’opposizione dei creditori); - domande di cancellazione presentate dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla data d’iscrizione del bilancio finale di liquidazione; - domande di cancellazione di società di persone presentate dopo il decorso del termine di 2 mesi dalla data di comunicazione del piano di riparto; - comunicazione degli effetti della trasformazione eterogenea; Quelle sopra fornite sono elencazioni di massima che tengono conto delle prime interpretazioni espresse e delle indicazioni della Camera di Commercio di Milano. I soggetti aventi diritto a presentare opposizioni o reclami in Tribunale pure beneficiano di questa sospensione e, dunque, i termini non decorrono dal 9  marzo al 15 aprile 2020.       Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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    01 aprile 2020

    Sospensione dei termini: il ministero si...

    Come abbiamo riferito nel precedente articolo il legislatore non ha elencato espressamente tutte le ipotesi in cui i termini sono sospesi a seguito dell’emergenza Coronavirus. Ciò ha creato problemi di non poco conto per gli operatori del diritto che sono in prima linea per l’applicazione della legge, la redazione di atti ed il compimento dei relativi adempimenti burocratici nell’interesse dei cittadini e dello Stato.  DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE. La dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro un anno dalla apertura della successione che avviene con la morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. L’ufficio competente è quello del luogo dell’ultima residenza (e non del domicilio) del de cuius. Tale adempimento ha un rilievo fiscale per il pagamento delle imposte di successione ma ha anche un importantissimo rilievo civilistico perché senza la presentazione della dichiarazione di successione il notaio non può stipulare atti aventi ad oggetto i beni ereditari. La legislazione emergenziale non fa alcun riferimento alla dichiarazione di successione. In una nota del Ministero dell’Economia si afferma che qualora il termine per la presentazione della dichiarazione in questione scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 si applica la sospensione dei termini ed il relativo adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. REDAZIONE DELL’INVENTARIO DI EREDITA’. Il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari (perché, ad esempio, viveva con il defunto), al fine di accettare l’eredità con il beneficio di inventario (per timore che i debiti possano eccedere il valore delle attività) deve redigere l’inventario di tutti i beni entro tre mesi dall’apertura della successione. Se non vi riesce entro detto termine il chiamato può chiedere una proroga al Tribunale competente che non può essere superiore ad altri tre mesi. Il mancato rispetto di tale adempimento comporta una notevole conseguenza: il chiamato sarà erede puro e semplice senza possibilità di avvalersi del beneficio di inventario. Il Ministero dell’Economia ha affermato che il primo termine di tre mesi anzidetto non è sospeso. Tale risposta, tuttavia, ha suscitato critiche da parte degli operatori del diritto perché in questo periodo di emergenza vi è una difficoltà oggettiva ad accedere al Tribunale competente. Inoltre, poiché i termini giudiziari sono sospesi, dovrebbero, coerentemente, ritenersi sospesi anche i termini connessi all’emanazione di un provvedimento giudiziario come è quello di proroga dei termini per la redazione dell’inventario. AGEVOLAZIONI PRIMA CASA. La disciplina sulle agevolazioni fiscali per la prima casa prevede una serie di termini da rispettare per non decadere dalle stesse che comportano un consistente risparmi di imposte. A titolo esemplificativo: a) 18 mesi per trasferire la residenza nel comune dove si trova l’abitazione acquistata; b) un anno per comprare un’altra abitazione per evitare di decadere dalle agevolazioni a seguito dell’alienazione della precedente prima casa compiuta entro cinque anni dal suo acquisto; c) un anno per il conseguimento del credito di imposta riacquistando la prima casa dopo aver venduto la precedente. Secondo il Ministero dell’Economia nessuno di questi termini è sospeso. Avv. Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata  

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    30 marzo 2020

    Sospensione dei termini giudiziari

    Ognuno di noi ed in particolare chi lavora nelle professioni legali o ha una impresa si confronta quotidianamente con i termini entro i quali devono essere svolti determinati adempimenti o esercitati diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico. A seguito della nota emergenza Coronavirus è stato emanato, tra gli altri provvedimenti, il Decreto Legge n. 18/2020 che all’art. 83 disciplina gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare. Tale disposizione prevede la sospensione dei termini giudiziari dal 9 marzo al 15 aprile 2020, salvo ipotesi urgenti espressamente indicate nel decreto legge. Nell’ambito della giustizia civile e con particolare interesse all’attività notarile, la sospensione in questione ha rilievo, a titolo esemplificativo, per le seguenti ipotesi:                                                                                                               a) i ricorsi al giudice del Registro delle Imprese contro i provvedimenti che rifiutano l’iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese.                          Il ricorso al giudice del Registro delle Imprese contro i rifiuti di iscrizione emessi dal Conservatore deve essere proposto, in base all’art. 2189 terzo comma c.c., entro otto giorni dalla notificazione dell’atto di rifiuto.                  Tale termine inizia, quindi, a decorrere dal 16 aprile in poi per tutti i provvedimenti di rifiuto notificati durante il periodo di sospensione; b) i reclami o le opposizioni relativi ad atti da iscrivere nel Registro delle Imprese (ad esempio: atti di trasformazione eterogenea, atti di fusione, cancellazioni in seguito ad approvazione del bilancio finale per decorrenza dei termini); c) i termini per il deposito dei seguenti atti, indicati a titolo esemplificativo,  dovranno essere ricalcolati tenendo conto del periodo di sospensione: - atti di fusione e scissione (tenendo presente, però, che in dottrina e giurisprudenza si discute sulla natura giudiziale o stragiudiziale dell’opposizione dei creditori); - domande di cancellazione presentate dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla data d’iscrizione del bilancio finale di liquidazione; - domande di cancellazione di società di persone presentate dopo il decorso del termine di 2 mesi dalla data di comunicazione del piano di riparto; - comunicazione degli effetti della trasformazione eterogenea; Quelle sopra fornite sono elencazioni di massima che tengono conto delle prime interpretazioni espresse e delle indicazioni della Camera di Commercio di Milano. I soggetti aventi diritto a presentare opposizioni o reclami in Tribunale pure beneficiano di questa sospensione e, dunque, i termini non decorrono dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Avv. Andrea Pentangelo Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

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