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    07 febbraio 2024

    Trasformazione di S.a.s. in S.r.l.: quorum...

    Tribunale Salerno, ordinanza 31 ottobre 2023. Secondo tale pronuncia del Tribunale di Salerno, in assenza di previsioni statutarie di senso contrario, volte a prevedere specificamente l’unanimità dei consensi, la trasformazione di s.a.s. in s.r.l. può essere decisa a maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili (art. 2500 ter c.c.) anche se la società si è costituita anteriormente al 1° gennaio 2004, ma l’efficacia della decisione di trasformazione può essere sospesa se adottata con metodo assembleare e uno dei soci non ha ricevuto l’avviso di convocazione in tempo utile. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Daniel Reche da Pixabay © Riproduzione riservata

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    29 dicembre 2016

    È legittima l'iscrizione nel registro delle...

    È stata confermata la possibilità  di iscrizione nel Registro delle Imprese di una società  semplice di mero godimento, avente ad oggetto l'acquisto e l'amministrazione di beni immobili. Ad esprimersi in tal senso è stato il Tribunale di Roma[1], ufficio del Registro delle Imprese, a seguito della richiesta di cancellazione della società  in quanto priva di qualunque attività  commerciale. Le ragioni si fondano principalmente sui vari interventi del legislatore fiscale, succedutesi negli ultimi anni, che, in vario modo, hanno previsto agevolazioni per la trasformazione di società  (solo formalmente) commerciali in società  semplici di mero godimento. A fronte dell'ammissibilità  della trasformazione, per coerenza del sistema legislativo, deve considerarsi conseguentemente ammissibile anche la costituzione ex novo di società  di tal tipo e, dunque, la loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Il Tribunale di Roma non ha considerato, infatti, condivisibile quell'orientamento restrittivo per cui le norme tributarie, avendo finalità  solo fiscale e quindi di natura eccezionale e transitoria, con finalità  di emersione di imponibile fiscale e di contrasto all'uso elusivo dello schema societario, non inciderebbero in alcun modo sul sistema civilistico che, al contrario, non prevede tale possibilità . La legge tributaria è pur sempre una legge ordinaria, per cui non si può non sottolineare la necessità  di ricondurre ad ordine il sistema, notando come, ormai, lo stesso concetto di società  si sia venuto a modificare nel corso degli anni, a seguito dell'intervento legislativo, allontanandosi sempre di più dal modello delineato dall'art. 2247 c.c. Seppur necessario un intervento legislativo di coordinamento, dal momento che il legislatore è intervenuto solamente in ambito fiscale (per le trasformazioni) senza adeguare il dettato normativo degli artt. 2247 e 2248 c.c., sarebbe comunque contraddittorio ammettere la trasformazione delle società  commerciali in società  semplici a scopo di godimento e non, viceversa, la costituzione ex novo di tale tipologia di società . Per tutte queste considerazioni, pertanto, il Tribunale di Roma ne ha ammesso l'iscrizione, in virtù di un'interpretazione sistematica che, anzichè accentuare il contrasto tra legge fiscale e legge civile, addiviene a una lettura più razionale ed armonica delle due discipline. Se d'altronde la legge fiscale e la legge civile sono equiordinate, per il principio cronologico, è, in questo caso, quella fiscale a dover prevalere [1] Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, provvedimento dell'8 novembre 2016.

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    11 dicembre 2016

    Legge di bilancio 2017 riapre i termini per le...

    La legge di Bilancio 2017, approvata in questi giorni prima delle dimissioni del Governo in carica, ha riaperto i termini per beneficiare delle agevolazioni fiscali in relazione alle assegnazioni e cessioni dei beni ai soci e per la trasformazione in società  semplice. La nuova legge richiama le norme della precedente Legge di stabilità  (art. 1 commi 115-121 Legge n. 208/2015) e pertanto la disciplina applicabile rimane invariata rispetto all'anno scorso.Si tratta però di una riapertura in continuità  perchè vi rientrano tutte le operazioni realizzate dopo il 30 settembre 2016. Viene prevista anche la riapertura dei termini per l'estromissione degli immobili dell'imprenditore individuale, a partire dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017. Continuano a poter beneficiare delle agevolazioni tutte le società  in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità  limitata,per azioni e in accomandita per azioni che, entro il termine previsto dalla legge, procedano ad assegnare o cedere ai soci beni immobili (ad eccezione di quelli all'art. 43 co 2 TUIR e di quelli di cui al D.P.R. n. 917/86) e beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività  propria dell'impresa. Le stesse agevolazioni vengono riconosciute dalla legge anche alle società  che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni (immobiliari di gestione) e che intendano trasformarsi in società  semplici. Condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni rimane che tutti i soci devono risultare iscritti nel libro soci, ove previsto, entro il termine previsto dalla legge, che rimane fissato per il 30 settembre 2015. Per le società  per cui non è richiesta la tenuta del libro dei soci basterà  un titolo idoneo avente data certa. Il requisito di socio resta anche in caso di subentro nella quota societaria a titolo di eredità  successivamente al 30 settembre 2015 o di operazioni straordinarie in regime di neutralità  fiscale. Il cambio di destinazione del bene può essere effettuato anche in prossimità  dell'atto di assegnazione, qualora il bene non abbia le caratteristiche per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà  e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Anche le aliquote agevolate restano invariate rispetto a quelle previste nella Legge di Stabilità  2016. Quello che cambia ovviamente rispetto alla precedente disciplina sono i termini che sono stati prorogati: ora il termine per procedere alle assegnazioni e cessioni di beni ai soci e alla trasformazione in società  semplice è fissato per il 30 settembre 2017. Invece l'imposta sostitutiva agevolata dovrà  essere versata entro 30 novembre 2017 per quanto attiene il primo acconto ed entro il 16 giugno 2018 per quanto attiene il secondo acconto.

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    02 dicembre 2016

    Il Notariato Triveneto ammette la gestione di...

    La questione attiene alla possibilità  o meno di gestire beni immobili mediante la costituzione di una società  semplice, così come disciplinata dagli artt. 2251 e ss del Codice civile. Il caso è quello di più soggetti che decidano di locare beni immobili e ricerchino una forma giuridica idonea, conveniente anche da un punto di vista economico e fiscale. Gli ultimi orientamenti del Notariato Triveneto (Massime G.A.10 e O.A.11) sono in senso favorevole, ammettendo tale possibilità . In particolare, il Notariato del Triveneto ha affermato espressamente che l'attività  di gestione di beni immobili può essere effettuata anche con una società  semplice, quando lo scopo della società  sia semplicemente quello di locare gli immobili, senza che vengano prestati servizi aggiuntivi. Ciò è confermato anche da alcune disposizioni in ambito fiscale che già  prevedono la possibilità  di trasformare società  commerciali in società  semplici, quando lo scopo sia, appunto, la gestione di beni immobili. Ovviamente ciò presuppone che i soci debbano preventivamente rinunciare all'utilizzo diretto dei beni immobili a scopo di godimento personale e che l'attività  non sia di tipo commerciale o industriale. Quando l'attività  è, al contrario, di tipo commerciale o industriale, essa richiede necessariamente un impegno di mezzi, risorse ed organizzazione tali da abbisognare di un modello societario diverso, che consenta l'esercizio di un'attività  commerciale (è il caso degli appartamenti - vacanza, dove, oltre al godimento dell'immobile, il locatore fornisce tutta una serie di servizi aggiuntivi). Al contrario quando l'attività  non è di tipo commerciale (e tanto meno industriale), come appunto nel caso della sola locazione di immobili, il modello della società  semplice può risultare molto utile e conveniente. La locazione di immobili, infatti, può essere a tutti gli effetti considerata un'attività  economica, ma non commerciale o industriale, che può, dunque, essere svolta senza la necessità  di un'organizzazione di mezzi e di persone, dal momento che oltre alla concessione di godimento degli immobili non sono previsti servizi aggiuntivi. I soci gestiscono l'attività  in comune al solo scopo di ricavare utili. Se questa è la causa concreta del contratto sociale (art. 2247 c.c.), si differenzia per ciò solo dalla diversa ipotesi della comunione a scopo di godimento, dal momento che nella società  semplice i beni sono sottratti alla disponibilità  e al godimento dei soci. Posta quindi l'ammissibilità  di tale figura societaria con lo scopo di gestione di immobili, occorre chiedersi come si configuri in questa specifica ipotesi la responsabilità  della società  e dei singoli soci. Il Codice civile, in tema di società  semplice (e dunque anche nel caso di specie), prevede che i soci, previa escussione del patrimonio sociale, rispondano dei crediti della società , personalmente e solidalmente, se hanno agito in nome e per conto della società . È prevista, tuttavia, la possibilità  di derogare a tale disciplina, mediante patto contrario che, però, deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei per poter essere opponibile ai creditori.

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