• Hai bisogno di aiuto? Contattaci

  • In evidenza

    23 marzo 2022

    Gli effetti dell’azione revocatoria

    Cassazione sentenza 20 dicembre 2021 n. 40745. L’azione revocatoria opera a tutela dell’effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, poiché determina solo l’inefficacia dell’atto revocato e l’assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    15 settembre 2020

    Revoca dell’assegnazione della casa familiare

    Cassazione, ordinanza del 30 luglio 2020, n. 16286. Per la Cassazione va revocata l’originaria assegnazione della casa familiare alla donna e al figlio disabile se l’immobile non costituisce più, da tempo, la dimora abituale del ragazzo. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Autore immagine: Pixabay.com © Riproduzione riservata

    Scopri di più
  • News

    24 febbraio 2017

    Amministrazione di sostegno. Doveri...

    Dopo aver proceduto alla scelta della persona più idonea a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno, occorre analizzare quali sono i suoi doveri, la durata dell'incarico, i rimedi previsti dall'ordinamento per gli atti eventualmente in contrasto con la legge o con i limiti dell'amministrazione di sostegno ed, infine, le ipotesi di cessazione dell'amministrazione di sostegno. Doveri dell'amministratore di sostegno Attesa la centralità  della persona per la disciplina dell'amministrazione di sostegno, che ruota tutt'intorno alle esigenze del beneficiario, è evidente che, nello svolgimento dei suoi compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto, come regola generale, innanzitutto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. E' il decreto di nomina ad indicare quali sono gli atti che l'amministratore è tenuto a compiere in nome e per conto del beneficiario e quali atti, invece, il beneficiario può compiere solo con la sua necessaria assistenza. La misura dell'amministrazione di sostegno, infatti, per come pensata dal legislatore in termini di flessibilità  e duttilità , deve essere parametrata il più possibile alle specifiche necessità  del caso concreto, cercando di limitare solo laddove necessario l'autonomia negoziale del beneficiario. Anche per questa ragione, l'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. Il beneficiario, il pubblico ministero e gli altri soggetti di cui all'art. 406 c.c. possono anche ricorrere al giudice tutelare, in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, affinchè adotti lui gli opportuni provvedimenti. Durata dell'incarico Per quanto attiene alla durata dell'incarico, l'art. 410 c.c. prevede, come regola generale, che l'amministratore di sostegno non sia tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni. Tuttavia tale regola non vale nei casi in cui l'incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. Atti compiuti dall'amministratore di sostegno (o dal beneficiario) in violazione di disposizioni di legge. Può accadere che l'amministratore di sostegno compia taluni atti in violazione di disposizioni di legge oppure in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice. In tali casi la legge prevede la possibilità  di annullarli. L'istanza per l'annullamento, ai sensi dell'art. 412 c.c., può essere proposta dallo stesso amministratore di sostegno, dal pubblico ministero, dal beneficiario o dai suoi eredi ed aventi causa. Sono parimenti annullabili anche gli atti posti in essere personalmente dal beneficiario e violativi di disposizioni di legge o di disposizioni contenute nel decreto di istituzione dell'amministrazione di sostegno. In questo caso l'istanza di annullamento può essere proposta dall'amministratore di sostegno, dal beneficiario o dai suoi eredi o aventi causa. Entrambe le azioni si prescrivono nel termine di cinque anni, a decorrere dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno. Cessazione dell'amministrazione di sostegno. L'amministrazione di sostegno cessa allo scadere del termine, ove previsto, o in conseguenza della revoca della misura disposta dal giudice tutelare. La revoca dell'amministrazione di sostegno può essere richiesta, con istanza motivata, al giudice tutelare dal beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal pubblico ministero o da taluno dei soggetti di cui all'articolo 406 c.c., quando ritengano che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore. Il giudice tutelare, una volta acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori, provvede con decreto motivato. Il giudice tutelare può provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando la misura si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, informandone il pubblico ministero nel caso in cui ritenga che si debba procedere al giudizio di inabilitazione o di interdizione. Per ovvie ragioni, in tali casi, la nomina del tutore o del curatore provvisorio, ai sensi dell'art. 419 c.c., ovvero la dichiarazione di interdizione o inabilitazione comportano contestualmente la cessazione dell'amministrazione di sostegno. Notaio Paolo Broccoli

    Scopri di più
  • News

    26 gennaio 2017

    Quanto tempo ho per revocare una donazione per...

    Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 21010 del 18 ottobre 2016 Cosa cambia per il cittadino. La Corte di Cassazione ha offerto una lettura dell'art. 802 c.c. a favore del donante, affermando che, in caso di una pluralità  di atti ingiuriosi protrattisi per un certo lasso di tempo, il termine decadenziale per promuovere l'azione di revocazione della donazione per causa d'ingratitudine inizia a decorrere dal giorno in cui tale progressione è arrivata al culmine, ovvero nel momento in cui gli atti ingiuriosi hanno raggiunto un livello tale da non potere essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità . Per approfondimenti chiedi ai Notai SuperParteshttp://associazionesuperpartes.it/notai/ Il fatto. La vicenda prende le mosse dalla domanda di revocazione per causa d'ingratitudine di una donazione effettuata dall'attrice nei confronti del figlio di prime nozze del marito defunto. In particolare la parte attrice lamentava numerose incomprensioni e richieste rimaste inevase di lasciare l'immobile oggetto di donazione, in cui coabitavano. La situazione di tensione era arrivata al punto che il donatario aveva posizionato un lucchetto sul cancello di ingresso impedendo in tal modo a parte attrice di rientrare nell'abitazione. Ciò aveva spinto la donante a promuovere azione di revocazione della donazione a suo tempo effettuata. Tuttavia il convenuto aveva eccepito che il termine annuale di decadenza di cui all'articolo 802 c.c. era già  decorso, dal momento che il termine sarebbe iniziato a decorrere dalla completa conoscenza, da parte della donante, della causa di ingratitudine, già  ampiamente nota all'attrice dalle prime richieste di rilascio del possesso dell'immobile. A seguito dell'accoglimento della domanda di revocazione della donazione da parte del Tribunale di Taranto e il rigetto della domanda di appello da parte della Corte di Appello di Lecce, il donatario ha proposto, infine, ricorso per Cassazione. Le ragioni giuridiche. La disciplina prevista dal Codice Civile per la revocazione della donazione per ingratitudine è prevista agli artt. 800 c.c. e ss. In particolare, si afferma che la donazione può essere revocata per ingratitudine e che la relativa domanda di può essere proposta quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2, 3 dell'art. 463, ovvero si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante od abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436 c.c. Quanto ai termini per agire, l'art. 802 c.c. prevede che la domanda debba essere proposta entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. La Corte di Cassazione ha sottolineato, però, che nel caso di atti ingiuriosi protrattisi per un certo periodo di tempo, occorre far riferimento al momento in cui essi raggiungono un livello tale da non poter essere più tollerati. In particolare, afferma la Corte, "l'ingiuria grave richiesta, ex articolo 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocazione di una donazione per ingratitudine - la quale trae dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, senza, però, essere del tutto sovrapponibile alle condotte di cui agli articoli 594 e 595 c.p. - consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva ("¦). Pertanto, in presenza di una pluralità  di atti offensivi fra loro strettamente connessi, perchè possa iniziare a decorrere il termine decadenziale ("¦) deve guardarsi al momento in cui questi raggiungono un livello tale da non potere essere più ragionevolmente tollerati secondo una valutazione di normalità . Alla luce di tale principio, quindi la Corte di Cassazione, ha ritenuto che benchè l'ingratitudine del donatario si fosse manifestata in una "progressione di atti ingiuriosi", per computare il termine di decadenza di cui all'art. 802 c.c., occorre guardare al giorno in cui tale progressione è arrivata al culmine, che nel caso di specie si è avuto con l'estromissione della donante dall'appartamento donato.

    Scopri di più